Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00206 presentata da LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19951116
La Camera, la legge 31 gennaio 1994, n. 97, atteso che in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, afferma l'interesse nazionale della montagna, dato il notevole ruolo da essa svolto nell'equilibrio complessivo del Paese, e definisce una serie di misure e di incentivi, di ordine sia sociale che economico, per consentire un adeguato sviluppo, assicurando il mantenimento e la realizzazione di una rete di servizi qualificati e in grado di determinare condizioni di vita civili per le popolazioni; rilevato, pero', che gli incentivi e le particolari deroghe previsti per le zone montane dalla citata legge n. 97 del 1994 non hanno per ora trovato attuazione e si e' anzi assistito, in qualche caso, a un processo regressivo; non e' stata ancora quantificata l'entita' del Fondo nazionale per la montagna, previsto dall'articolo 2 della legge; con delibera del CIPE in data 13 aprile 1994 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, e' stato istituito un Comitato tecnico interministeriale per la montagna, con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge in oggetto ma tale Comitato non risulta ancora operante, impegna il Governo: ad assumere le opportune iniziative affinche' le misure per le zone montane previste dalla legge n. 97 del 1994 abbiano concreta e organica attuazione nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995, provvedendo in particolare; ad attivare il Comitato tecnico interministeriale per la montagna; a costituire il Fondo nazionale per la montagna, definendo l'entita' delle risorse ad esso destinate; a definire un programma di intervento organico di sistemazione idrogeologica del territorio e di valorizzazione ambientale attraverso misure di sostegno alle imprese, alle regioni ed agli enti locali; a realizzare una rete qualificata del servizio della protezione civile strettamente collegata alle particolari condizioni territoriali delle zone montane; a vincolare i diversi livelli della pubblica amministrazione (centrali, regionali, locali) al rispetto della legge n. 97 del 1994 ed alla determinazione di parametri e strumenti legislativi ed amministrativi coerenti con lo spirito e il dettato della legge stessa, affinche' possa essere attuata. (1-00206)