Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00528 presentata da INNOCENTI RENZO (PROG.FEDER.) in data 19951128
La XI Commissione, verificato che da tempo le sedi periferiche INAIL hanno messo in atto, su tutto il territorio nazionale, una iniziativa di revisione delle condizioni che possono aver dato corso nel passato, ai sensi del testo unico del 1965 e successive modificazioni, in particolare la legge n. 780 del 1975, al riconoscimento di malattie professionali indennizzabili in vario grado; considerato che l'iniziativa INAIL, pur sviluppandosi nell'ambito della normativa in vigore, per il carattere diffuso che ha assunto e per i modi con i quali viene svolta, evidenzia una chiara direttiva nazionale riconducibile prevalentemente, se non esclusivamente, all'esigenza amministrativa di un contenimento della spesa per il pagamento delle rendite; considerato, altresi', che in linea di principio non sia opponibile una esigenza di verifica e revisione al fine di fare emergere, per talune patologie, possibili modificazioni nello status dell'assicurato e anche possibili errori o limiti dei precedenti riconoscimenti; sembra tuttavia non accettabile un modo di procedere che, fissato un obiettivo prevalentemente amministrativo di contenimento della spesa, si sviluppi con metodi e procedure di accertamento che hanno una connotazione tecnico-scientifica labile e parziale; valutati, in particolare, i dati di riferimento disponibili, in specie per le revisioni passive dei soggetti riconosciuti affetti da silicosi, per i quali le procedure di accertamento avrebbero evidenziato esiti "miracolosi" di miglioramento con conseguente consistente riduzione della rendita; esaminati i dati statistici di riferimento, per le malattie professionali, disponibili fino al 31 maggio 1995, in Toscana, si evidenziano percentualmente, per le province a piu' alta densita' di soggetti politici (Siena-Grosseto-Arezzo) i piu' elevati gradi di riduzione della rendita; accertato che la malattia professionale da silicosi e' scientificamente connotata per la progressivita' e irriversibilita' e, pertanto, per sua natura non soggetta a miglioramento, si evidenzia che proprio i dati su riferiti confermano un processo di revisione informato, nello specifico, in maniera anomala da esigenze amministrative; considerato che la normativa in vigore ha privilegiato il principio della valutazione globale del danno estendendo la tutela assicurativa anche a tutte le forme morbose dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio associate alla silicosi polmonare; ritenuto che per arrivare ad una corretta valutazione del danno e per evitare le miracolistiche revisioni appaiono necessarie forme di accertamento standardizzate, finalizzate alla ricerca del grado di sussistenza di tutte le affezioni riconducibili o connesse alla globalita' del quadro della silicosi polmonare, affidate a personale e a strutture altamente specializzate e non necessariamente dell'INAIL; valutato, inoltre, come le malattie professionali, ed in specie quelle riconducibili alla silicosi polmonare e alle affezioni a questa connesse, in mancanza di qualsiasi riferimento tabellare e tenuto conto delle difficolta' di gradualizzare la percentuale del danno, non sopportano, diversamente dal campo infortunistico tradizionale (udito-vista), una determinazione di natura squisitamente aritmetica, ma renderebbero indispensabile il ricorso ad un modello di valutazione graduale per fasce; considerato, pertanto, non condivisibile questo modo di procedere ne' sul piano generale di una corretta gestione della tutela assicurativa del danno, ne' sul piano piu' propriamente umano e sociale nei confronti di chi, attraverso il lavoro, ha messo a rischio la propria vita; impegna il Governo: 1) a procedere nell'immediato; a) alla sospensione delle iniziative in atto; b) ad una verifica delle condizioni attraverso le quali l'INAIL sta attuando l'iniziativa di accertamento per revisione; c) alla definizione delle opportune disposizioni perche' questa iniziativa possa svolgersi con i caratteri di organicita' e scientificita' necessari e sopra richiamati; 2) a predisporre, nella prospettiva, la eventuale modifica del modello di classificazione della graduazione del danno in forme tecnicamente piu' trasparenti ed oggettive. (7-00528)