Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00535 presentata da DE MURTAS GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19951130
La VII Commissione, premesso che: con provvedimento n. 896 del 31 marzo 1995, la direzione classica del Ministero della pubblica istruzione ha notificato al provveditore agli studi di Pesaro che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995/1996, la scuola magistrale di Fossombrone viene aggregata al locale istituto tecnico commerciale; tale atto viola palesemente una legge dello Stato italiano, e fonda tutti i suoi presupposti esclusivamente su una motivazione imprecisa, infondata ed erronea; di fatto, il provvedimento ministeriale trae origine e motivazione esclusivamente dai seguenti presupposti mentre, in nome e per effetto della legge sulla razionalizzazione, ignora e ritiene ininfluenti tutte le altre disposizioni legislative e giuridiche; il Ministero sostiene: la scuola magistrale di Fossombrone ha subito "un forte calo di iscrizioni e classi", mentre invece negli ultimi cinque anni, per non andare ancora piu' indietro nel tempo, le classi funzionanti e gli alunni frequentanti e' rimasto invariato (10-11 le prime - 200-250 i secondi); "nel futuro si prevede che le classi scenderanno ad otto", mentre in realta' continuano anche in questo anno scolastico, come nel passato, ad essere sempre nel numero di 10; e' "ininfluente" la convenzione sottoscritta dal Ministro della pubblica istruzione con l'ente "Asilo L. Valerio" mentre la legge istitutiva delle scuole magistrali e per ultimo il decreto-legge 297 del 1994, la prevede come prerogativa indispensabile e obbligatoria; "il preside e' in assegnazione provvisoria in altra provincia" mentre, ed e' cosa ben diversa giuridicamente, e' utilizzato presso il provveditorato di Pordenone; "le alunne che si rivolgono verso questo tipo di scuola appartengono nella quasi totalita' al comune di Fossombrone.... e la scuola ha perso cosi' naturalmente la sua peculiarita'", cosicche' dobbiamo mortificarci e credere, contro ogni logica, che la peculiarita' e specificita' delle scuole magistrali e' da identificarsi esclusivamente in una semplificazione di soli numeri: quanti sono gli alunni e da quale localita' provengono. Niente di piu', nessun altro riferimento; eppure, il Parlamento della Repubblica italiana approvando il D.L. n. 297 del 16 aprile 1994, all'articolo 51, ha sancito che "le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, a seguito di convenzione con enti locali"; tale disposizione non modifica o annulla il regio decreto 1283 del 1933, in base al quale sono state istituite le prime sei scuole magistrali tra cui anche quella di Fossombrone, tanto meno la legge 470 del 1958 che ha elevato il numero di dette scuole da sei ad otto; eppure, l'O.M. 315 del 1994, che detta le annuali istruzioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica, all'articolo 6.6 dispone che "mantengono comunque l'autonomia di funzionamento gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro una rilevanza in campo nazionale" e la scuola magistrale, non puo' non rientrare in tale casistica, sia per il numero chiuso, sia per tutta la particolare normativa che tutt'oggi la regola e la separa in modo netto da tutti gli altri istituti secondari superiori; eppure, la convenzione esistente tra il Ministro della pubblica istruzione e l'ente "Asilo L. Valerio" e' tutt'oggi valida a tutti gli effetti di legge, in quanto mai disdetta da una delle parti ed e' prerogativa essenziale per l'istituzione di dette scuole. Lo stesso Ministero con nota n. 817 dell'8 marzo 1984, quando l'Ente chiedeva se tale convenzione poteva essere revocata o annullata, cosi' ha risposto: "la denuncia della convenzione puo' comportare che la scuola magistrale, gestita da codesto Ente, venga a mancare del presupposto giuridico che ne giustifichi l'esistenza". Del resto tale convenzione, stipulata l'8 novembre 1924 e regolarmente registrata alla conservatoria di Pesaro il 20 novembre 1924 al n. 298, volume 49, obbliga l'ente che l'ha sottoscritta, cosi' come il Ministro della pubblica istruzione, alla conservazione della scuola magistrale di Fossombrone come una delle sei scuole esistenti per maestre di scuola materna e puo', ai sensi dell'articolo 7, essere "sciolta alla fine di ogni quinquennio, per denunzia di una delle parti fatta entro il mese di maggio dell'anno corrispondente" (prossima scadenza: maggio 1999); eppure, per quanto poi riguarda la figura del preside, la vigente normativa prevede che tale figura per la scuola magistrale deve superare uno specifico concorso e non puo' essere trasferito, o assegnato, a presidenza di istituto diverso da una delle otto scuole magistrali (decreto del Presidente della Repubblica 417 del 1974, articolo 75 ed allegate tab. modificate con decreti ministeriali 10 maggio 1975). Infatti a seguito dell'accorpamento della scuola magistrale di Fossombrone, il preside titolare, in qualita' di perdente posto, e' stato trasferito d'ufficio presso la scuola magistrale di Marcianise e non, come lo stesso aveva richiesto, in un qualsiasi altro tipo di istituto della propria provincia di residenza (Pordenone). Mentre, contro ogni disposizione e giustificato motivo, si e' disposto che il preside dell'istituto tecnico commerciale diriga e gestisca anche la scuola magistrale; eppure, gia' per il trascorso anno scolastico 1994/95, il provveditore di Pesaro aveva disposto "una razionalizzazione della rete scolastica di competenza, la quale prevedeva, fra l'altro, l'accorpamento della Scuola Magistrale in questione con l'istituto magistrale di Fano" e, nell'occasione, il Ministro revocava in via gerarchica il provvedimento di accorpamento, riaffermando cosi' l'autonomia della scuola di Fossombrone, sottolineandone altresi', opportunamente, la rilevanza nazionale e dunque la peculiarita'; e' evidente quindi che la legge sulla razionalizzazione della rete scolastica, unico fondamento giuridico su cui si fonda l'atto del Ministro, oltre a non essere successiva, non puo' modificare o annullare la legge istitutiva delle scuole magistrali, non uniformarsi ad un regolare contratto di convenzione e stravolgere disposizioni legislative, applicandole a secondo della necessita'. Nello specifico caso, tale legge puo' essere applicata, ma non e' certo fondamentale, o determinante, solo per disporre la soppressione o, al limite, la fusione di una scuola magistrale ad altra scuola magistrale. Mentre il Ministro, disponendo l'aggregazione della scuola di Fossombrone all'istituto tecnico commerciale, non fa che aumentare in tutto il territorio nazionale l'illegittimo funzionamento di dette scuole che a tutt'oggi, contro ogni disposizione legislativa e senza alcun fondamento giuridico, sono ben 11 quali sezioni staccate di altro istituto, oltre le otto gia' istituite con il R.D. 1286 del 1933 e la legge 470 del 1958; impegna il Governo a revocare il decreto ministeriale, con cui si determina la revoca dell'autonomia della scuola magistrale di Fossombrone, perche' illegittimo, ma anche perche' causa, in ogni caso, di un aggravio di spesa non giustificabile. Con cio' si eviterebbe un contenzioso, si riporterebbe nelle giuste dimensioni un palese abuso e verrebbe a vanificarsi il ricorso gia' depositato presso il competente Tribunale Amministrativo. (7-00535)