Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00541 presentata da PERABONI CORRADO ARTURO (MISTO) in data 19951201
La X Commissione, premesso che: nel corso del Consiglio dell'Unione europea, in data 9 novembre 1995, i Ministri competenti hanno raggiunto un'intesa per introdurre la pubblicita' comparativa in tutti i Paesi dell'Unione; contro l'intesa, raggiunta a maggioranza qualificata, si sono espressi solo Germania, Svezia e Finlandia; il testo, che giaceva dal 28 maggio 1991, dovra' essere sottoposto al vaglio del Parlamento europeo e quindi di nuovo esaminato dal Consiglio dei ministri per l'adozione definitiva; la pubblicita' comparativa e' ormai permessa in numerosi Paesi comunitari (Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Paesi Bassi, Irlanda, Portogallo e Spagna), ma le rispettive legislazioni differiscono notevolmente ed e' quindi sentita l'esigenza di un testo normativo comune; il nostro Paese si avvia ad assumere la Presidenza nel corso del prossimo semestre e potrebbe cogliere l'occasione per assumere la paternita' di tale iniziativa; la commissione X da tempo preso in esame un testo, assegnato alla commissione stessa in sede referente in data 1^ giugno 1994, che di fatto gia' recepisce le indicazioni contenute nella proposta di direttiva; che il nostro Paese, in questo campo, sta assumendo un ruolo non gia' passivo ma trainante nei confronti dell'Unione e dei Paesi membri; impegna il Governo: a continuare a sostenere in sede europea la citata proposta di direttiva, anche inserendola fra le priorita' del semestre di Presidenza italiana, al fine di accelerare l'approvazione di una Direttiva che introducendo e regolamentando la pubblicita' comparativa offrira' un prezioso strumento di informazione per il consumatore e potra' essere di stimolo per le imprese che saranno indotte ad offrire prodotti e servizi maggiormente competitivi sia nella qualita' che nel prezzo; ad informare la propria attivita' a chiari principi e precise direttive affinche' la pubblicita' comparativa abbia i seguenti requisiti; a) non sia ingannevole; b) non generi confusione sul mercato, in particolare per i consumatori, tra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, i beni e i servizi dell'utente della pubblicita' e quelli di un concorrente; c) non causi ingiustificato discredito o denigrazione di operatori economici, marchi, ditte, beni, servizi o attivita' di operatori economici; d) non sia principalmente finalizzata a trarre vantaggio dalla notorieta' di marchi o denominazioni commerciali di un concorrente; e) non avvenga con un prodotto non ancora commercializzato; f) non si basi su opinioni o apprezzamenti individuali o collettivi ma su dati, oggettivi e comparabili. (7-00541)