Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00546 presentata da GIANNOTTI VASCO (PROG.FEDER.) in data 19951207
La XII Commissione, considerato che: gli articoli 3 (O) e 129 del Trattato che istituisce l'Unione europea pongono, tra gli obiettivi della stessa Unione, quello di tutelare la sanita' pubblica, anche attraverso la prevenzione della diffusione di malattie; partendo da questo presupposto, il Consiglio ha approvato la direttiva 89/381/CEE relativa ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica; la citata direttiva del 1989 gia' impegna gli Stati ad adottare i provvedimenti necessari per prevenire la trasmissione di malattie infettive ed assicurare l'autosufficienza di sangue e di plasma umani all'interno dell'Unione europea, attraverso le donazioni volontarie e gratuite; il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale l'obiettivo dell'autosufficienza europea attraverso le donazioni volontarie e gratuite viene ribadito quale obiettivo da realizzare attraverso la cooperazione tra gli Stati; la Commissione, il 21 dicembre 1994, ha presentato, su richiesta del Consiglio, una comunicazione relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue nella Comunita' europea, attualmente in corso di esame da parte del Parlamento europeo: impegna il Governo: ad assumere nel corso del semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea, le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione dei seguenti obiettivi: 1) il raggiungimento dell'autosufficienza europea attraverso la donazione volontaria e gratuita, da intendere secondo una univoca interpretazione della definizione elaborata dal Consiglio d'Europa, in base alla quale "un dono e' considerato volontario e non remunerato se una persona offre sangue, plasma o componenti cellulari a seguito di una libera scelta personale e non riceve alcun compenso per tale azione, ne' in denaro, ne' in natura, in una forma che potrebbe essere considerata sostitutiva del denaro. Cio' comprende un congedo dal lavoro per un tempo diverso a quello ragionevolmente richiesto per il dono e per il viaggio. Compensi simbolici e rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute sono compatibili con il dono volontario e non remunerato. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso mirati programmi di informazione e di incentivazione delle donazioni, attesa la diminuzione delle stesse registrata negli Stati membri dell'Unione europea; 2) la introduzione nell'Unione europea di uniformi test di verifica, attendibili e scientificamente convalidati, e di uguali procedure di trattamento del sangue e del plasma, per garantire la libera circolazione di tali prodotti, salvaguardando le esigenze di sicurezza di ciascuno Stato membro; 3) la diffusione di programmi specificamente rivolti agli operatori sanitari sull'impiego ottimale del sangue; 4) la promozione della plasmaferesi; 5) l'inserimento nel programma quadro di ricerca di progetti adeguatamente finanziati riguardanti i vaccini, gli emoderivati, i ricombinanti e le biotecnologie, anche allo scopo di non penalizzare lo sviluppo della ricerca svolta in centri diversi dalle grandi concentrazioni farmaceutiche. (7-00546)