Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00811 presentata da CORLEONE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19951212
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: il referendum popolare del 18 aprile 1995 ha abrogato il limite della "dose media giornaliera", depenalizzando cosi' l'importazione, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed ha altresi' abrogato il comma 1 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenza, n. 309 del 1990, che prevedeva il divieto dell'uso di sostanze stupefacenti; in data 4 ottobre 1995, la prefettura di Torino ha inviato una lettera ai direttori generali e ai dirigenti sanitari territoriali delle aziende regionali USL della provincia di Torino, nonche' ai coordinatori dei servizi per le tossicodipendenze della stessa provincia, nella quale si illustra il contenuto della circolare del Ministero dell'interno n. 58 del 3 luglio 1995, "Innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 n. 171 al testo unico n. 309 del 1990 recante la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Problematiche interpretative", informando che tale circolare vorrebbe fornire "indicazioni metodologiche" e chiarimenti interpretativi sulla nuova situazione venutasi a creare con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1993, che ha adeguato il testo unico ai risultati referendari del 18 aprile 1993; la circolare riguarderebbe in particolare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del testo unico ai tossicodipendenti colti in stato di overdose, ai quali applicherebbe tali sanzioni, estendendo cosi' il concetto di "detenzione per uso personale" anche alla sostanza presente nell'organismo del tossicodipendente in stato di overdose; va sottolineato che l'articolo 75 del testo unico sulle tossicodipendenze rappresenta un'eccezione alle generali previsioni penali del testo unico: nei casi di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti muta le sanzioni penali previste dall'articolo 73 in sanzioni amministrative. Cio' che l'articolo 75 sanziona e' dunque la detenzione della sostanza, non l'uso personale, che non e' in alcun modo perseguito dalla legge; e' da rilevare che l'applicazione dell'articolo 75 ai casi di overdose renderebbe piu' difficile di quanto gia' non sia il contenimento del rischio da overdose: uno dei maggiori problemi che gli operatori incontrano e' proprio quello di superare la diffidenza che i consumatori hanno nei confronti della struttura sanitaria, alla quale questi non si avvicinano per paura di essere segnalati e individuati; proprio mentre si stanno sperimentando anche in Italia le strategie di prevenzione del danno - strategie che puntano alla responsabilizzazione del soggetto tossicodipendente e al riconoscimento del suo diritto alla salute - e, tra mille difficolta', si attivano le unita' di strada, questa circolare, enfatizzando gli aspetti sanzionatori, disincentiva la richiesta di aiuto dei tossicodipendenti -: se non ritenga di dover revocare immediatamente tale circolare, che appare in palese contraddizione con la volonta' popolare, espressasi in occasione del referendum in direzione della riduzione della penalizzazione, che invece tale circolare verrebbe ad aggravare; se non ritenga che, quando interviene in una materia cosi' delicata, il Ministro dell'interno debba coordinare l'attivita' con il Ministro della famiglia e affari sociali e come mai in questo caso il coordinamento non sia stato attivato. (2-00811)