Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00014 presentata da DALLA CHIESA CURTI MARIA SIMONA (PROG.FEDER.) in data 19951214
La IV Commissione, premesso che: l'articolo 13 della legge 18 settembre 1978, n. 497, concerne la disciplina delle concessioni degli alloggi di servizio; nell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 7, si prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regimi di locazione ovvero alienabili mediante riscatto e che i proventi derivanti dalla gestione o rendita del patrimonio alloggiativo siano utilizzabili per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti; nell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 7, si prevede che il piano annuale di gestione indichi i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate ne' divorziate, possono mantenere la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'; il decreto del Ministro della difesa in data 31 agosto 1994, ai fini della decadenza del diritto dell'assegnazione, dispone che gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate ne' divorziate, possono mantenere la conduzione dell'alloggio purche': ne' gli utenti ne' i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita' sul territorio nazionale; il reddito lordo complessivo del nucleo familiare convivente non superi i 45 milioni annui; nell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, primo e secondo periodo, si prevede che per gli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo del rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire; l'articolo 43 della stessa legge n. 724 del 1994 al comma 1, terzo periodo, prevede che l'amministrazione della Difesa ha la facolta' di concedere proroghe temporanee secondo modalita' che saranno definite con l'apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; impegna il Governo ad assumere le iniziative legislative atte a consentire, per la fine del 1995, un piano di dismissione-acquisizione del patrimonio abitativo della difesa, al fine di realizzare un significativo rinnovo, impegnando le risorse ottenute con il piano di alienazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per essere impiegate rispettivamente per la manutenzione straordinaria degli stessi e per la realizzazione e/o il reperimento di altri alloggi; a concedere agli utenti degli alloggi AST, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate ne' divorziate che non siano proprietarie di altri alloggi di certificata abitabilita' sul territorio nazionale, di mantenere la conduzione, fissando nei loro confronti quale parametro di reddito annuale un importo almeno non inferiore a 60 milioni annui lordi, al fine di non determinare disparita' di trattamento con il resto dell'utenza dell'edilizia residenziale pubblica; ad emanare il regolamento in modo da prescrivere: nella fase del primo quadriennio di applicazione, da considerarsi fase transitoria, la concessione di una proroga ampia e generalizzata di durata non inferiore a 24 mesi, a tutti gli utenti che hanno gia' perso il titolo alla concessione sulla base di criteri che tengono conto delle particolari e motivate esigenze dell'utenza; il diritto alla continuita' nella conduzione dell'alloggio per quei nuclei familiari ove risulti compreso un portatore di grave handicap. (8-00014)