Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00816 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (I DEMOCRATICI) in data 19951214
La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanita', per sapere - premesso che: con nota n. 20753 del 17 novembre 1995, l'azienda USL 4 di Senigallia ha reso immediatamente operativo un regolamento dei trasporti sanitari che prevede il servizio gratuito, in forma diretta o indiretta esclusivamente per i soggetti con patologie oncologiche e per i dializzati; tale regolamento rispetta tassativamente le indicazioni contenute nella normativa regionale vigente ribadita dalla nota n. 10854 del 10 luglio 1995, del dirigente del Servizio sanita' regione Marche in una logica di esclusivo contenimento della spesa sanitaria; dopo aver garantito, in cambio di sacrificio delle strutture ospedaliere esistenti, una politica sanitaria che privilegiasse concretamente la prevenzione e la riabilitazione con tale regolamento si rende di fatto difficoltosa e in particolare pesantemente onerosa sia la riabilitazione che la prevenzione poiche' il servizio di riabilitazione ambulatoriale comporta il totale pagamento del trasporto; i portatori di handicap gravi sono costretti, per una interpretazione sbagliata comunque restrittiva dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della legge quadro n. 104 del 1992, sull'handicap, a pagare il trasferimento ai centri di riabilitazione in quanto con tale regolamento si nega loro il trasporto gratuito; gli enti locali, per le note difficolta' di bilancio, non possono far fronte alle situazioni di emergenza economica e sanitaria di molte famiglie, accollandosi l'onerosa spesa del servizio trasporti, che da sanitario, anche in casi incontestabili, si trasformerebbe in sociale; la legge n. 104 del 1992 male interpretata all'articolo 7 (cure e riabilitazione) recita che "cura e riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro" ... "che il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate assicura: a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera L)"; sempre la legge n. 104 del 1992, all'articolo 8 recita: "l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita"; dalla corretta lettura degli articoli 7 e 8 della legge n. 104 del 1992, si evidenzia in modo chiaro che le spese di trasporto per i portatori di handicap sono ricomprese tra gli interventi che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate e che quindi non possono essere onerose per questi cittadini pena il venir meno delle stesse possibilita' di realizzare gli interventi di cura e di riabilitazione che la legge garantisce con prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro -: se non intenda con urgenza emanare una direttiva a tutti gli assessori regionali alla sanita' perche' emanino correttamente e in modo univoco disposizioni in materia, evitando di creare cittadini di "serie A" e cittadini di "serie B", coinvolgendo le parti sociali nella individuazione delle patologie che per la loro estrema gravita' non consentono il trasporto con i mezzi comuni e debbono pertanto rientrare almeno tra le tipologie che danno diritto al rimborso della spesa (esempio portatori di handicap gravi, pluritraumatizzati) con procedure semplici e tempi rapidi. (2-00816)