Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00828 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD) in data 19951220
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che: mai come in questi giorni si sta attuando l'effetto dirompente della nuova legge sulla custodia cautelare n. 332 del 1995. Stiamo infatti assistendo alla scarcerazione di numerosi boss per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere: nella sola Calabria, nei primi mesi del 1996, si prevede una "fuga in massa" di almeno 150 boss mafiosi e killer della 'ndrangheta; in conseguenza della modifica dell'articolo 297, comma 3 del codice di procedura penale (articolo 12 della legge di riforma), qualora nei confronti di un imputato siano emesse piu' ordinanze (c.d. "a grappolo") di custodia cautelare, oltre che per un medesimo fatto, anche per fatti diversi, purche' anteriori alla prima ordinanza e oggetto di procedimenti connessi, nei casi in cui si tratti di reati in concorso formale ovvero in continuazione ovvero in nesso teleologico-esecutivo tra loro, il termine massimo di durata della custodia cautelare decorre dal primo ordine di custodia, anche se nel frattempo il magistrato sia venuto a conoscenza di altri reati connessi al primo e abbia, di conseguenza, emesso nuovi provvedimenti restrittivi della liberta'; anteriormente alle nuove norme, la scadenza dei termini di durata principiava dall'ultimo reato contestato, cosi' che veniva impedita la scarcerazione di pericolosi soggetti imputati di piu' reati, mentre ora il calcolo sara' sempre effettuato a partire dal primo reato, impedendosi l'adozione e il mantenimento di misure cautelari, pur in presenza di effettive esigenze. E questo solo perche' il soggetto destinatario ha gia' visto scadere i termini di durata massima di custodia relativi ad altra misura emessa per un altro fatto collegato al primo da vincolo di connessione (ad es.: omicidio commesso per commettere un altro omicidio; piu' omicidi commessi nell'esecuzione di un unico disegno criminoso ma emergenti in tempi diversi); le scarcerazioni, attuali o imminenti, di pericolosi imputati di mafia sono rese possibili anche grazie ad un altro articolo della legge di riforma (l'articolo 15), che modifica l'articolo 304 del codice di procedura penale, comma 4, relativamente al regime del "tetto massimo comunque insuperabile" del tempo di custodia cautelare, nonostante le sospensioni. Nel processo per la strage di Capaci, tale norma sta rendendo ipotizzabile l'uscita dal carcere di boss del livello di Toto' Riina, Nitto Santapaola, Mariano Agate, mafiosi gia' condannati all'ergastolo in conseguenza di pronunzie della Cassazione per altri procedimenti; ma anche altri - e gli imputati al processo Falcone sono 41 - potranno liberamente tornare in liberta'; e questo e' solo uno dei tanti esempi che possono farsi al riguardo; il criterio fino ad oggi adottato ("la durata non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza") viene mantenuto solo se piu' favorevole rispetto al nuovo, secondo cui la "durata non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2, 3 e i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4"; in ragione di tale modifica, il termine di carcerazione preventiva, computabile dal deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio a giudizio e sino alla sentenza di primo grado, non puo' superare i tre anni; tale normativa fa si' che, dal momento in cui viene disposto il rinvio a giudizio al momento della sentenza di primo grado, il giudice abbia soltanto tre anni per protrarre la carcerazione preventiva dell'imputato. Il termine di tre anni rappresenta un tetto massimo ben difficile da rispettare in quanto la macchina giudiziaria che si occupa di criminalita' organizzata spesso non e' in grado attualmente di produrre una sentenza di primo grado in tale lasso di tempo -: quali effettive misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per impedire una simile uscita in massa per gli imputati di associazione mafiosa; se non ritenga necessario adoperarsi perche' sia data la precedenza, nei calendari processuali, ai dibattimenti con imputati prossimi alla scadenza dei termini; se non ritenga opportuno introdurre una norma che consenta di "scorporare o accantonare temporaneamente" le posizioni di chi gia' sconta ergastoli definitivi, per concentrarsi su chi rischia di uscire; se non ritenga opportuno eliminare quel pericolo che deriva dalle tattiche ostruzionistiche di alcuni imputati che sono contesi tra diversi tribunali, attraverso l'introduzione di un sistema di "teleconferenze", che consenta di interrogarli in condizioni di estrema sicurezza, pur stando in sedi diverse, senza costringere giudici, pubblici ministeri ed avvocati ad estenuanti trasferte e senza favorire boss che, in ragione del diritto di presenziare ai proprti processi, si dividono tra un'aula e l'altra, con il funesto risultato di condizionare i calendari di udienza dei diversi dibattimenti; se non ritenga necessario ed improcrastinabile dotare gli uffici deputati alla celebrazione dei dibattimenti nei processi di mafia, cui risultano addetti magistrati dotati di grande abnegazione e spirito di servizio, di tutti i mezzi e di tutte le strutture, anche personali, necessarie alla sollecita conclusione dei processi. (2-00828)