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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00830 presentata da ZEN GIOVANNI (PART.POP.ITAL.) in data 19951221

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: nella seduta della Camera dei deputati del 20 settembre 1995 il Governo ha accolto il seguente ordine del giorno n. 9/1788/3 presentato da Bracci Marinai, Nadia Masini e Lopedote Gadaleta: "La Camera impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinche', in attuazione di quanto stabilito al punto 2.7 dell'Intesa, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, qualora risulti determinante, non venga conteggiato e il relativo giudizio venga iscritto a verbale"; in questi giorni e' stata resa pubblica la risposta del Ministro della pubblica istruzione ad una interrogazione dell'on. Masini (n. 4-11680 del 7 dicembre 1995). Nella risposta si afferma che "il ministero non ritiene di poter condividere l'interpretazione data dal TAR di Lecce con la sentenza del 5 gennaio 1994" e che nella revisione dell'Intesa nel 1990 vi e' stata "una volonta' delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di religione nella fase dello scrutinio finale"; premesso: che il TAR della Puglia ha interpretato detto comma nel senso che il voto del docente di religione - per gli alunni che si avvalgono dell'Irc - e' regolarmente conteggiato, e percio' anche eventualmente determinante nello scrutinio finale, sia pure con la clausola della verbalizzazione del giudizio motivato da parte dell'insegnante di religione; che l'Irc di cui all'art. 9.2 dell'accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 (nuovo Concordato) e' assicurato dallo Stato italiano "nel quadro delle finalita' della scuola", ha valore curricolare ed e' obbligatorio per tutto l'anno per chi liberamente all'atto dell'iscrizione decide di avvalersene; che: 1) la sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell'11 gennaio 1991 afferma che "l'Irc e' compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico con pari dignita' culturale, come previsto dalla normativa di fonte pattizia, non e' causa di discriminazione, non contrasta - anzi ne e' una manifestazione - con il principio supremo di laicita' dello Stato"; 2) non c'e' nesso di alternativita' tra Irc e attivita' da svolgere nella Scuola per i non avvalentesi; 3) ammettendo l'organizzazione dell'Irc nel normale orario delle lezioni, non e' per tale motivo una discriminazione nei confronti dei non avvalentesi; 4) per logica conseguenza, si dovrebbe evincere che anche la valutazione in sede di scrutinio finale e' del tutto legittima, nel quadro della dignita' dell'Irc affermata dalla Corte stessa; che privare nello scrutinio gli insegnanti di religione cattolica della possibilita' di concorrere a determinare l'esito dello scrutinio stesso, significa togliere loro la stessa facolta' di voto e, praticamente, di estrometterli dal consiglio di classe, in contrasto sia con la ripetuta dichiarazione (cfr. il punto 2.7 del DPR 751/1985) che "gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti", sia con la normativa generale dello Stato, per cui in seduta valutativa il consiglio di classe e' "collegio perfetto", quando sono presenti tutti i membri e non e' possibile astenersi dalle votazioni; che si opera una palese ingiustizia nei confronti degli alunni che hanno scelto di avvalersi dell'Irc come disciplina curricolare, e ai quali spetta la valutazione da parte del docente di tale disciplina e il suo concorso a determinare, assieme al consiglio di classe, l'esito dello scrutinio; la formulazione con cui il Governo ha accolto l'ordine del giorno prima citato pare riduttiva rispetto al corrispondente punto dell'intesa che afferma quanto segue: "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale" (Intesa 2.7); trattandosi di norme pattizie, l'intesa recita nella sua parte conclusiva che "le parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche' a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficolta' di interpretazione". Pertanto pare di dover affermare che le parti, e non altri, ne' il Ministero ne' il Parlamento, sono i veri interpreti del testo dell'intesa; vi e' una ambigua e strumentale attenzione data agli alunni non avvalentesi, i cui veri problemi potranno essere risolti con una legge sulle attivita' alternative e non discriminando l'insegnante di religione cattolica e gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento -: in che modo il Governo intenda rendere effettiva tale "reciproca collaborazione", ai fini del pieno riconoscimento del ruolo dei docenti di religione cattolica nei consigli di classe. (2-00830)

 
Cronologia
lunedì 18 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    In condizioni di contrapposizioni parlamentari marcate e di equilibri numerici incerti, il Governo decide di ritirare il terzo emendamento al disegno di legge A.C. 3438-bis recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, sulla cui approvazione è stata posta la questione di fiducia il giorno 15.

sabato 30 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo guidato da Lamberto Dini si dimette, ritenendo di aver portato a termine il mandato delle forze politiche e del Capo dello Stato, che rinvia il Governo alle Camere.