Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01981 presentata da ONNIS FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960109
Ai Ministri dell'interno e della difesa. - Per sapere - premesso che: secondo quanto e' riferito da L'Unione Sarda del 19 dicembre ultimo scorso, il signor Pierpaolo Sau, dopo la mezzanotte di giovedi' 24 novembre ultimo scorso, giornata nella quale in Sardegna era consentito l'esercizio venatorio, veniva fermato da una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, mentre transitava sulla strada provinciale per Laconi (NU); all'esito del controllo, il Sau risultava in possesso di un fucile calibro 12 ed esibiva regolare licenza di porto d'arma per uso di caccia, spiegando di aver esercitato la caccia durante quella giornata e di essersi poi trattenuto sul luogo della battuta per ricercare un cane che aveva smarrito; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che avevano svolto il controllo ritenevano abusivo il porto dell'arma da parte del Sau, in quanto la giornata si era da tempo conclusa, e decidevano di trarlo in arresto, trasportandolo prima presso la caserma di Isili per le formalita' di rito e quindi presso la casa circondariale di Cagliari, ove il Sau trascorreva la notte, chiuso in una cella con altri dieci detenuti; soltanto il giorno successivo il Sau veniva rimesso in liberta', per decisione del pubblico ministero, al quale l'arresto era stato nel frattempo comunicato; con circolare 26 marzo 1985 n. 559/C. 5803/10100.A, il Ministero dell'interno chiariva i limiti entro i quali deve considerarsi lecito il porto di fucile per uso di caccia e, al punto 2, affermava espressamente che "nel periodo di caccia ''chiusa'' e comunque nei giorni in cui e' vietato l'esercizio venatorio, e' sempre consentito al titolare di porto di fucile di trasportare l'arma scarica per giustificati motivi, come, ad esempio, in viaggio nell'imminenza della caccia, per recarsi nei campi di tiro e per addestramento cinofilo, o per consegnare l'arma ad una officina autorizzata per riparazioni o controlli di vario tipo". In questo modo si proponeva un'interpretazione logica e suggerita dal buon senso, che dovrebbe far ritenere sempre pienamente lecito il porto dell'arma da parte del titolare della licenza rilasciata per uso di caccia, il quale trasporti l'arma sul luogo della battuta o, nel caso del Sau, faccia rientro a casa al termine della giornata di caccia; addirittura, secondo il piu' recente orientamento giurisprudenziale, le finalita' per le quali l'arma e' portata, anche se diverse da quelle per le quali la licenza e' stata rilasciata, o addirittura se illegittime, non potrebbero integrare il reato di porto abusivo di armi, che sussisterebbero solo in mancanza di una valida licenza di porto. Pertanto, dovrebbe sempre considerarsi lecito il porto dell'arma da parte del titolare della licenza rilasciata solo per uso di caccia, mentre altri comportamenti illeciti, eventualmente connessi al porto dell'arma, potranno essere sanzionati anche penalmente, in base alle norme in vigore; l'episodio che si e' riferito esige un intervento urgente per ribadire, con apposite istruzioni, la corretta interpretazione delle norme in materia di porto d'arma da parte del titolare della licenza rilasciata per uso di caccia. E' infatti intollerabile che il cittadino, nell'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, possa correre il rischio di un arresto da parte della polizia giudiziaria, che, fraintendendo il significato e la portata della norma, dispone illegittimamente della liberta' personale -: se non intendano, disponendo gli opportuni accertamenti in ordine all'episodio che si e' riferito, intervenire con urgenza per chiarire, con apposite istruzioni, i limiti ed i casi nei quali il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia possa legittimamente portare l'arma, anche nei periodi di caccia "chiusa" e comunque nei giorni di divieto dell'attivita' venatoria. (5-01981)