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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17419 presentata da SAVARESE ENZO (FORZA ITALIA) in data 19960109

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: si definisce "Informazione scientifica sui farmaci" quel complesso di interventi finalizzati ad ottenere e diffondere conoscenze atte ad una corretta e consapevole utilizzazione dei farmaci, per cui e' compresa anche la farmacovigilanza, ovvero la raccolta di informazioni sugli effetti imprevisti, positivi e negativi, prodotti da farmaci gia' in circolazione (Post marketing surveillance); come e' emerso anche in un recente convegno tenutosi a Roma (I profili di sicurezza dei farmaci, 15 dicembre 1995), e' molto difficile da parte degli organi preposti (Ministero della sanita', Istituto superiore di sanita', Servizi di farmacosorveglianza di alcune regioni o di alcune USSL) ottenere un numero adeguato di segnalazioni spontanee, da parte dei medici prescrittori per le difficolta' intrinseche di un sistema ancora nuovo per l'Italia; sono operativi nel nostro paese circa 20.000 informatori scientifici-farmacologisti, che operano per conto delle aziende farmaceutiche visitando una alta percentuale dei medici italiani, che questi farmacologisti, visitando ciascuno, mediamente, 10 medici al giorno, attuano una media di 200.000 visite al giorno; il decreto ministeriale 23 giugno 1981, di attuazione della legge n. 833 del 1978, stabilisce, fra gli altri obblighi degli informatori scientifici, che: "(Articolo 1) L'attivita' di informazione scientifica... deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi... Particolare evidenza deve essere data alla parte relativa alle controindicazioni. (Articolo 6) L'informazione tecnico-scientifica sui farmaci deve essere portata a tutti i sanitari interessati alla relativa prescrizione farmaceutica, in base alla propria competenza. (Articolo 10) Gli informatori scientifici sono tenuti a collaborare con il Ministero della sanita', anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attivita' di informazione sui farmaci; il decreto-legge n. 541 del 1992 stabilisce che (Articolo 9, comma 6): Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all'articolo 14, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci, utilizzando, se possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1991, n. 93; negli altri Paesi europei il sistema di rilevazione degli effetti imprevisti dei farmaci e' funzionante grazie al coinvolgimento degli informatori scientifici-farmacologisti -: perche' non sia ancora operante un sistema di collegamento diretto fra il Ministero della sanita' o l'Istituto superiore di sanita' e gli informatori scientifici stessi, come peraltro previsto dalle leggi vigenti. (4-17419)

 
Cronologia
lunedì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Inizia il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

mercoledì 24 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Valerio Onida e Carlo Mezzanotte vengono eletti al dodicesimo scrutinio giudici della Corte costituzionale.