Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17566 presentata da BERGAMO ALESSANDRO (FORZA ITALIA) in data 19960109
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la signorina Aiello Edda di Scalea in provincia di Cosenza, insegnante di ruolo nella sede di Scalea centro da 26 anni, con 30 anni di titolarita' e 33 di servizio, presentava, in data 24 settembre 1994 al provveditorato agli studi di Cosenza, domanda di collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 1^ settembre 1995; il giorno 8 ottobre 1994 il provveditore agli studi comunicava l'accoglimento delle dimissioni; la docente in questione, visto l'articolo 13, lettera b), legge 23 dicembre 1994, n. 726, ritirava le dimissioni entro il 31 marzo 1995 e confermava la volonta' di andare in pensione dal 1^ settembre 1996; il provveditorato agli studi di Cosenza, in data 26 aprile 1995, informava il docente che la richiesta di permanenza in servizio non poteva essere presa in considerazione in quanto la domanda di dimissioni dal servizio con decorrenza 1^ settembre 1995 era stata prodotta dopo il 28 settembre 1994 (perche' protocollata il 29 settembre 1994) e quindi veniva collocata a riposo dal 1^ settembre 1995; il giorno 25 maggio 1995 veniva comunicato all'insegnante Aiello l'avvenuta sospensione su disposizione del superiore ministero degli adempimenti di competenza, conseguenti al provvedimento di collocamento a riposo con decorrenza dal 1^ settembre 1995, emesso nei confronti della stessa avvisando che l'insegnante avrebbe avuto "tempestive comunicazioni" riguardo alla sua posizione; trascorso tutto il periodo estivo in completa indifferenza, ricominciano i corsi e l'insegnante, non avendo ottenuto alcuna comunicazione, riprende servizio nelle sue classi precedentemente assegnatele; con nota del 22 settembre 1995 il competente provveditore comunicava di ritenere la domanda come rinunzia alle dimissioni dal 1^ settembre 1995 per cui veniva considerata in servizio; alla stessa data veniva decretata, da parte del provveditore, la revoca del provvedimento di collocamento a riposo e pertanto la non produttivita' di alcun effetto; in data 11 ottobre 1995, il competente provveditorato, con riferimento ad una nota non precisata del 5 ottobre 1995, comunicava (con provvedimento illegittimo) al direttore didattico l'assegnazione della maestra Aiello, in ruolo da 30 anni, a disposizione della direzione didattica di Scalea, mentre altra insegnante prendeva il posto della Aiello; a sua volta il direttore didattico di Scalea, invitava i docenti indicati ad osservare con decorrenza immediata, il disposto del superiore d'ufficio; il giorno seguente l'insegnante Aiello Edda, tramite telegramma, ricorreva al provveditore agli studi di Cosenza invitandolo a revocare l'illegittimo provvedimento decretato ai suoi danni, senza pero' ottenere, a tutt'oggi, nessuna risposta -: se il signor Ministro della pubblica istruzione intenda verificare con urgenza la legittimita' degli atti del provveditorato agli studi di Cosenza a danno della signorina Edda Aiello, e quali provvedimenti intenda adottare per favorire il ripristino della fiducia verso le istituzioni da parte di chi ha servito lo Stato con alto senso di responsabilita' per 30 anni. (4-17566)