Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17593 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960109
Al Ministro dell'interno. - Per sapere premesso che: la ditta "Illa Garofalo Srl", proprietaria di un lotto di suolo in tenimento di Frattaminore (Na), foglio 1-particelle 587 e 588, dell'estensione di metri quadri 5.599, chiese ed ottenne il rilascio di concessione edilizia n. 1 del 1981, per la costruzione di un opificio industriale; all'uopo furono pagati, cosi' come prescrive la legge 28 ottobre 1977 n. 10, i contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; per la realizzazione dell'immobile fu richiesto ed ottenuto il nulla osta preventivo dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966; i lavori di costruzione, affidati ad una impresa specializzata del settore, iniziarono nel marzo del 1982, con la recinzione del suolo e lo scavo di sbancamento dell'area di sedime dell'opificio; nel corso dei lavori fu notificato dal consorzio (CoGeRi) con sede in Maddaloni (CE) alla via Troiani 7, un decreto di occupazione di parte del suolo (circa metri quadri 1750), per la realizzazione della bretella di "Raccordo Circumvallazione Esterna Asse mediano - Asse di Supporto ASI"; detti lavori furono, quindi, interrotti e il consorzio CoGeRi ebbe modo di realizzare la Bretella di raccordo occupando una striscia ben definita di suolo, su cui doveva sorgere l'opificio; nelle more, la zona di suolo, su cui insisteva l'opificio, subi' un cambio di destinazione urbanistica, passando da zona destinata a costruzioni industriali ed a carattere artigianale a verde agricolo; in data 26 giugno 1991, la societa' "Illa Garofalo Srl" presento' al comune di Frattaminore domanda per ottenere concessione edilizia per la realizzazione di un opificio industriale sul residuo suolo del lotto di terreno; il comune di Frattaminore, con nota n. 2643 del 31 marzo 1992, comunicava alla societa' richiedente che l'istanza di concessione edilizia era stata esaminata e respinta "in quanto il lotto di terreno ricade in zona agricola del Prg vigente"; attualmente la societa' "Illa Garofalo Srl" svolge la sua attivita' di falegnameria in locali inadeguati per carenza di spazio e perche' non sicuri a causa delle precarie condizioni statiche dei locali; la forza lavoro dell'azienda si compone di 50 unita' lavorative, l'attivita' e' in costante crescita e, stante la richiesta del proprietario dell'immobile di rendere liberi i locali affittati, in mancanza di una soluzione logistica alternativa, la societa' si vedrebbe costretta a chiudere l'attivita' con il licenziamento in blocco di tutti i dipendenti; a seguito di rigetto dell'istanza di concessione edilizia, la societa' Illa, con nota assunta al protocollo del CIPE (ente che ha gestito le opere della ricostruzione) col n. 13817 del 5 agosto 1991, chiedeva la trasformazione da esproprio ad asservimento per le particelle 587 e 588 del foglio i' del comune di Frattaminore (Na); a detta richiesta fu espresso parere favorevole del Consorzio CoGeRi, in seconda istanza il Cipe dispose, con ordinanza n. 2.111/Est dell'11 agosto 1994, la trasformazione da esproprio ad asservimento delle aree di proprieta' della societa' Ilaa', utilizzate per la costruzione della Bretella di raccordo; nel frattempo, pero', il cambio della destinazione urbanistica dei suoli (in origine industriali) in agricoli, impedirebbe al comune il rilascio della concessione edilizia che la societa' Illa ha avanzato, in deroga all'articolo 83 del regolamento edilizio del comune -: quali siano i motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia in deroga alla societa' Illa Garofalo, considerato che il blocco dei lavori di realizzazione dell'opificio industriale su suoli di sua proprieta', a destinazione urbanistica industriale, non sono dipesi dalla volonta' dell'azienda ma da esigenze connesse alla realizzazione di una bretella stradale; se sia possibile impedire ad una azienda di realizzare un opificio in area industriale, bloccando di fatto tale costruzione per "sopravvenute esigenze" di realizzare opere di grande viabilita', atteso che il tempo impiegato per l'espletamento delle procedure di esproprio ha poi determinato il cambio di destinazione urbanistica dei suoli; se non si ravvisi nel comportamento dell'Ente locale, un ingiustificato atteggiamento vessatorio nei confronti di un'azienda, che produce reddito e crea lavoro, costretta, a distanza di diversi anni, a perdere l'occasione di realizzare su propri suoli, a vocazione urbanistica industriale (successivamente fatti diventari agricoli), un opificio destinato ad allocare le attivita' d'impresa; se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per verificare la fondatezza di quanto in premessa esposto ed, eventualmente, rimuovere ostacoli burocratici che possono apparire vessatori nei confronti dell'azienda Illa Garofalo Srl. (4-17593)