Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17689 presentata da PATARINO CARMINE SANTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960110
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il comma 28 dell'articolo 1 della legge finanziaria, approvata il 22 dicembre 1995, indica i criteri di ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione dell'insegnamento per gli insegnanti non di ruolo; con lo stesso comma viene stabilito che: "sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995"; pur essendo molti gli insegnanti precari a possedere il requisito dei 360 giorni di servizio prestato, solo in minima parte, pero', e non per loro colpa, ma a causa dei ritardi della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, si trovano nella condizione di non essere (o di non saperlo) ancora in servizio all'entrata in vigore della legge, anche perche' diversi presidi hanno provveduto a licenziare gia' prima delle festivita' natalizie; cosi' formulata, la legge garantisce la frequenza ai corsi abilitanti agli insegnanti delle scuole private (che non sono sospesi dal servizio durante le festivita', ne' al termine delle attivita' didattiche) e penalizza i lavoratori delle scuole pubbliche, che sono costretti piu' volte durante l'anno, e ripetutamente durante gli anni, a cambiare scuola e a non sapere mai quale sorte li attenda l'anno successivo; l'essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge (1^ gennaio 1996) quale requisito indispensabile per l'ammissione ai corsi abilitanti appare discriminante anche a causa del meccanismo "licenziamento" alla data del 22 novembre 1995 e "riassunzione" alla data dell'8 gennaio 1996 -: se non ritenga di intervenire con la massima urgenza predisponendo una circolare esplicativa con la quale si possa superare la questione relativa alla "condizione di servizio alla data di entrata in vigore della legge", anche e soprattutto per garantire un minimo di giustizia nei confronti di quei lavoratori che, avendo maturato nella scuola un'esperienza ultradecennale e avendo dimostrato un alto livello di professionalita', per uscire finalmente dalla loro condizione di "precari" si attendevano una normativa che fosse orientata alla definitiva soluzione del "precariato". (4-17689)
In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparita' di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinche' la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianita', non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, e' stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1. Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, e' stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.