Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17621 presentata da GATTO MARIO (PROG.FEDER.) in data 19960110
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere, premesso che: la legge 11 febbraio 1992, n. 151, stabili' che le graduatorie del concorso a cattedre, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, erano prorogate d'ufficio anche per l'anno scolastico 1992/1993; la successiva legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4 prorogo' le graduatorie del concorso per l'anno scolastico 1993-1994; tale proroga veniva reiterata anche per l'anno scolastico 1994-1995 per effetto dell'articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 243; l'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proroga la validita' delle graduatorie suddette anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995; l'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per il 1995), proroga di un ulteriore anno scolastico le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e ammette a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite; per effetto delle normative vigenti, ai docenti idonei del concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, spettano le cattedre che vanno dall'anno scolastico 1989-1990, all'anno scolastico 1995-1996 fintando che non dovesse essere bandito un nuovo concorso a cattedere; il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288 (cosiddetto decreto "mangiaclassi"), ha sottratto migliaia di cattedere per l'anno scolastico 1993-1994, come riconosciuto dalla sentenza del Tar del Lazio n. 721 del 23 settembre 1993; l'articolo 401, comma 11, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami; tale situazione ha aperto contenziosi col Ministero della pubblica istruzione, ha provocato profondo disagio e disparita' di trattamento tra i docenti in attesa di nomina, ha prodotto spreco di risorse intellettuali a carico dei docenti costringendoli a sottoporsi a nuovi ma vani tentativi di inserimento nella scuola, con conseguente dispendio economico per la collettivita'; quali provvedimenti si intendano adottare per il rispetto delle normative citate che permetterebbero la restituzione di tutte le cattedre accantonate ed il mantenimento del posto con riserva, dopo la cancellazione delle graduatorie, ai docenti utilmente collocate in esse; per quali ragioni non venga pienamente applicato il comma 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che renderebbe possibile che le graduatorie citate diventino ad esaurimento per i docenti collocati in esse; se si ritenga possibile bandire il prossimo concorso a cattedre per le sole graduatorie esaurite relativamente ad ogni singola provincia; se non ritenga giusto attivare le procedure per la compilazione di una graduatoria nazionale degli idonei ai concorsi sopra citati, come per la graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 426 del 1988 che consentirebbe un evidente risparmio finanziario, una maggiore razionalizzazione delle risorse intellettuali, una maggiore funzionalita' nell'utilizzo dei posti e una concreta risposta al crescente disagio dei docenti idonei e alle loro legittime aspettative; quali misure s'intendano adottare, relativamente ai concorsi sopra citati, per razionalizzare la finanza pubblica. (4-17621)