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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17715 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960110

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'articolo 1 determina il concetto di retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale; da sempre, da detta base imponibile, con perfetto accordo fra le parti sociali e senza che mai fossero stati fatti rilievi da parte dell'INPS o da altri organi dello Stato, erano considerati esclusi i premi feriali e taluni altri premi incentivanti; ora gli uffici INPS di Verona stanno procedendo ad elevare un numero ingente di contravvenzioni ad aziende veronesi che negli anni hanno corrisposto ai lavoratori integrazioni di salario come sopra indicate, non computandole mai nella base imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali, contrariamente a quanto ora ritiene il direttore dell'INPS di Verona, che come detto sta procedendo a far elevare contravvenzioni a raffica contro le aziende; addirittura all'interno dell'INPS veronese e' nato un contrasto su tale interpretazione data dal direttore dell'Istituto, dottor Cima, con il presidente provinciale che non ne condivide l'impostazione; la direzione centrale, interpellata al proposito, ha dato sostanzialmente regione al direttore, aprendo cosi' un fronte che porta come inevitabile conseguenza l'estensione a tutto il territorio nazionale di tale iniziativa; l'associazione industriali veronese ha stimato, solo per la provincia di Verona, in 1.800 miliardi, fra oneri ritenuti evasi e dei quali ora si chiede il pagamento e contravvenzioni conseguenti, l'onere per le aziende veronesi; tale salasso provocherebbe il collasso di numerose imprese e tra l'altro, ironia dell'operato dell'INPS, proprio quelle che si erano maggiormente distinte nell'opera di gratificazione dei lavoratori -: se non intendano provvedere immediatamente ad emanare un decreto legge avente ad oggetto l'interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel senso di non ritenere computabili nella retribuzione imponibile assunta come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza i premi feriali e gli eventuali altri premi assimilati agli stessi, e che fino ad oggi non venivano computati. (4-17715)

 
Cronologia
lunedì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Inizia il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

mercoledì 24 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Valerio Onida e Carlo Mezzanotte vengono eletti al dodicesimo scrutinio giudici della Corte costituzionale.