Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17748 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD) in data 19960111
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il dettato legislativo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, afferma che "Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa di trecentomila lire a tre milioni" -: se debbano ritenersi denunciabili tutti i proprietari di computers, al cui interno sia stata inserita una elencazione di numeri telefonici, e che non abbiano provveduto a notificarne l'esistenza a codesto Ministero; se inoltre debbano ritenersi denunciabili anche tutti i possessori di agende telefoniche (data bank), ormai largamente pubblicizzate, diffuse anche nelle scuole medie; se inoltre debbano ritenersi denunciabili anche tutti i possessori di telefonini portatili tra le cui funzioni vi e' anche quella di richiamo dei numeri memorizzati; se non si ritenga opportuno eliminare tale obsoleta norma; se con tale norma si voglia ripianare parte del debito pubblico multando proprietari di agendine e telefonini. (4-17748)