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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17753 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960111

Al Ministro della pubblica istruzione: - Per sapere - premesso che: su richiesta di chiarimento avanzata dai sindacati confederali (Cgil-Cisl-Uil) relativamente all'individuazione dei soggetti sindacali che hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, con lettera prot. n. 13720 del 24 novembre 1995 il Ministro ha ritenuto di rispondere "...che, secondo le intese intervenute per le vie brevi, le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto-scuola sono convocate soltanto..."; dalle trattative per l'emanazione dell'O.M. relativa al movimento degli insegnanti e' rimasto escluso lo Snals, maggiore sindacato rappresentativo del mondo scolastico; per effetto dei quesiti referendari, svoltisi nel mese di giugno 1995, dovranno essere emanate nuove norme legislative sulla rappresentativita' sindacale; a seguito della non convincente risposta ad una interrogazione parlamentare, della sottoscritta ha trasmesso al Ministro una lettera, a tutt'oggi priva di risposta, richiedente i reali motivi che hanno portato a trasferire ad altri la legale rappresentanza della F.I.S. (Federazione italiana scuola); le OO.MM. n. 363 del 30 novembre 1995 e n. 368, dell'11 dicembre 1995, prevedono l'elevazione del quorum necessario alla presentazione delle liste dei candidati per le elezioni scolastiche, palese danno delle rappresentativita' sindacali minori -: quali urgenti iniziative, che escludano "le vie brevi", intenda assumere al fine di ridare legittimazione ai Sindacati che hanno il solo torto di aver mantenuto l'estraneita' rispetto alla sottoscrizione di un contratto-scuola estremamente penalizzante per l'intero mondo scolastico. (4-17753)

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero, al fine di acquisire elementi certi circa l'individuazione delle organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, ha formulato in data 24 ottobre 1995 apposito quesito all'ARAN. Quest'ultima, con nota del 31 ottobre 1995 n. 4276, in relazione al principio del collegamento tra contratto nazionale e contratto di secondo livello, ha ritenuto che solo i soggetti sindacali che hanno concordato e sottoscritto il primo hanno conseguentemente titolo a negoziare il secondo, dalla cui definizione dovevano essere, quindi, esclusi, sulla base dell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, quei Sindacati i quali non avevano ritenuto di condividere e firmare il C.C.N.L. del comparto. A tale proposito l'ARAN ha richiamato altresi' l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 che riguarda piu' propriamente i diritti a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in quanto anche questa norma, nella sostanza, centra nella partecipazione alla volonta' negoziale la piena titolarita' dei diritti sindacali da parte di una organizzazione di lavoratori nell'ambito aziendale. Dal proprio canto questo Ministero, in occasione del primo incontro per la contrattazione decentrata nazionale del 21 dicembre 1995, pur avendo invitato tutte le OO.SS maggiormente rappresentative del comparto, comprese quelle che non avevano sottoscritto il primo Contratto nazionale, ebbe a precisare che queste ultime, di cui si apprezzava senz'altro il contributo, non avrebbero tuttavia potuto firmare il contratto decentrato, stante l'orientamento in tal senso espresso dall'ARAN. In quella sede il Sindacato SNALS, a differenza delle altre Organizzazioni non firmatarie, ritenne di abbandonare la seduta, autoescludendosi dalla discussione sui documenti oggetto di contrattazione. Quanto sopra premesso, si osserva che l'esigenza di regolamentare ex novo la materia della rappresentanza sindacale, a seguito del referendum abrogativo promosso dallo SNALS, e' questione che esula dalla competenza di questa Amministrazione, dovendo essere valutata, ai fini di ogni eventuale determinazione, dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Quanto poi ai motivi del mancato riconoscimento al Prof. Scaramuzzino della titolarita' della carica di segretario generale della F.I.S., essi sono stati ampiamente chiariti, in sede di riscontro all'interrogazione n. 4-12942, con la ministeriale n. 003458 del 12 ottobre 1995, alla quale pertanto si rinvia. Tenuto conto, peraltro, che avverso le motivazioni in proposito addotte dal Ministero il Prof. Scaramuzzino ha proposto ricorso alla Pretura Civile di Roma, si e' provveduto in data 29 novembre 1995 ad interessare al caso l'Avvocatura generale dello Stato, alla quale sono state fornite tutte le necessarie delucidazioni. Si fa presente, infine, che l'elevazione del quorum, necessario per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni scolastiche, e' stata prevista al fine di evitare la polverizzazione delle liste e dei voti nell'esercizio del potere attribuito al Ministro dal Parlamento dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha convertito con modifiche il decreto legge 28 agosto 1995 (articolo 2 nella parte in cui ha integrato l'articolo 33, comma 1, del TU n. 297/94 attraverso l'inserimento della lettera e-bis). In ordine all'ultimo punto dell'interrogazione, si osserva che la legittimazione sindacale non pare possa essere data e tolta dal Ministro, derivando essa dalla legge e dai lavoratori che aderiscono alle varie organizzazioni di categoria. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.



 
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