Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17757 presentata da DEVETAG FLAVIO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19960111
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'avvocatura generale dello Stato di Roma, con il parere CD 5461/94-171 del 2 ottobre 1995, ha comunicato alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e alla regione Veneto la propria posizione in merito alla questione se i beni di proprieta' comunale di cui all'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affidati in gestione alle unita' sanitarie locali, ricadano nell'ambito previsionale dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e, quindi, debbano formare oggetto di trasferimento alle Unita' sanitarie locali; tale parere era stato chiesto dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, con una nota nella quale la stessa Avvocatura distrettuale esprimeva l'opinione che "...l'articolo 5, comma 1, non comporti il trasferimento dei beni gia' di proprieta' comunale..."; l'Avvocatura generale, invece, suggerisce una diversa soluzione, basata sulla interpretazione teleologica della norma (la intenzione del legislatore o voluntas legis): in altre parole, l'Avvocatura generale ritiene che il legislatore avrebbe voluto trasferire alle unita' sanitarie locali tutti gli immobili gestiti dalle unita' sanitarie locali e che assolvevano a funzioni sanitarie, sia che essi, prima del 1978, appartenessero ai comuni sia che provenissero da altri enti; in verita', come spesso capita quando si propongono interpretazioni teleologiche, anche nel caso in esame risulta che la voluntas legis ricostruita dall'Avvocatura generale non sia molto evidente: l'Avvocatura, infatti, non dimostra tale volonta', ma si limita a dire che potrebbe "ritenersi illogica" una interpretazione diversa; vale la pena, peraltro, di sottolineare altri passi del parere della Avvocatura generale. L'Avvocatura, infatti, individua una possibile illegittimita' costituzionale della normativa vigente, per eccesso di delega. A questo proposito, occorre prendere le mosse dall'articolo 1, lettera p), della legge 31 ottobre 1992, n. 421, che contiene la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia sanitaria. Tale disposizione delega il Governo a emanare decreti legislativi che prevedano "il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare ed immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti enti ospedalieri mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni...". Poiche' l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 517, si riferirebbe a tutti i beni che fanno parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali e, quindi, anche ai beni provenienti dai disciolti enti mutualistici ed ospedalieri, risulterebbe che il decreto legislativo sarebbe andato oltre i limiti della legge di delegazione, con una sua conseguente illegittimita' costituzionale per eccesso di delega; la Avvocatura generale sottolinea per due volte che l'interpretazione letterale della norma, peraltro, milita a favore della soluzione opposta a quella da essa sostenuta e nel contempo afferma testualmente: "naturalmente, anche la tesi opposta puo' vantare, come rilevato piu' sopra, solidi argomenti a proprio favore, soprattutto di carattere letterale"; molto condivisibile appare la conclusione del parere della Avvocatura: "perche' allora siano evitate le liti tra gli enti cui fa riferimento la regione del Veneto non resta che auspicare che la Presidenza del Consiglio promuova una iniziativa legislativa diretta a chiarire la reale portata della disposizione in considerazione" -: quali iniziative intendano prendere al fine di chiarire questa delicata questione che potrebbe innescare una serie di contenziosi e di ricorsi alla magistratura. (4-17757)