Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17776 presentata da STANISCI ROSA (PROG.FEDER.) in data 19960111
Ai Ministri della sanita' e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: il consiglio regionale della Puglia ha approvato in data 15 dicembre 1993 la legge regionale n. 27 avente ad oggetto "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti"; l'esercizio di tale attivita' di trasporto e' autorizzato dalla giunta regionale, che delibera previo accertamento dei requisiti tecnici da parte della USL, nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative; sono escluse dalla disciplina della legge suddetta i servizi di trasporto gestiti dalla Croce rossa italiana, dalle Forze armate e da altri corpi dello Stato, nonche' dalle Unita' sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli artt. 39, 41 e 42 della legge n. 833 del 23 dicembre del 1978; la legge non estende tale deroga alle associazioni di volontariato per pubblica assistenza; l'autorizzazione, si sottolinea, non riguarda non solo il soggetto richiedente ma anche le sedi operative, il tipo di attivita' esercitata (se di trasporto o di soccorso), l'individuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attivita', la generalita' del medico responsabile, nonche' il numero degli altri addetti distinti per professionalita' e con l'indicazione del tipo di rapporto; le associazioni di volontariato, su tutto il territorio regionale, svolgono un ruolo altamente significativo; sovente si sostituiscono alle strutture pubbliche a cui e' istituzionalmente demandato il compito dell'assistenza; l'adeguamento alle prescrizioni di legge prima descritta, comportano oneri notevoli che difficilmente le associazioni di volontariato potranno sopportare, in quanto e' noto a tutti che esse sopravvivono grazie alla generosita' dei cittadini; il vero risultato della legge regionale, in moltissimi comuni pugliesi, e' stato non gia' quello di migliorare le condizioni di assistenza e sicurezza ai malati, ma quello di non avere nemmeno una ambulanza per un pronto intervento; infatti tutte le associazioni di volontariato di pubblica assistenza dal 31 dicembre 1995 hanno cessato la loro attivita' per tale servizio -: quali iniziative intenda adottare il Governo affinche' il Consiglio regionale modifichi urgentemente il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 27, estendendo la deroga anche alle associazioni di volontariato per la pubblica assistenza; per poter ripristinare un servizio indispensabile ai cittadini di una Regione notoriamente mortificata dalla mancanza di strutture e mezzi nel settore sanitario. (4-17776)