Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17808 presentata da CALLERI RICCARDO (FORZA ITALIA) in data 19960111
Ai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: i "presidi per incontinenti", ai sensi del decreto ministeriale del 28 dicembre 1992, pubblicato sul supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993, vengono definiti ausili tecnici e classificabili nell'allegato B al codice "101"; la Azienda Unita' Sanitaria Locale RM G, con sede in via Parrozzani n. 3 - 00019, Tivoli, ha indetto gara di licitazione privata per l'assegnazione della fornitura e distribuzione a domicilio di presidi per incontinenti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, a firma del Commissario straordinario dottor Giancarlo Marzi; le uniche aziende abilitate che possono fornire tali prodotti, con spesa a carico del fondo del servizio nazionale, devono essere iscritte nell'elenco regionale della regione dove risiede la ditta; le suddette forniture sono erogate dalle ditte di cui sopra dopo che le stesse hanno, precedentemente e dietro prescrizione medica, redatto apposito preventivo; il suddetto preventivo deve essere autorizzato dalla azienda USL; gli unici prodotti che la USL puo' fornire direttamente sono solo quelli previsti nel sopra citato decreto ministeriale all'allegato "C"; nella lettera di chiarimento del Ministero della sanita' del 2 gennaio 1992 n. 500.6/AG.17/I/1444, in risposta alla lettera della Federfarma del 4 dicembre 1991, protocollo n. 13347, si afferma che le USL non possono creare "forme di monopolio" e che "non puo' essere violato il diritto alla libera scelta da parte dell'ammalato" e cioe' che l'ammalato puo' ritirare i pannoloni per incontinenza in qualunque azienda abilitata senza che la USL possa imporre in qualunque modo il ritiro dei suddetti presidi presso la propria sede; nella successiva lettera di chiarimento del Ministero della sanita' n. 500. 6/AG.17/1/1441-632, in risposta ai quesiti posti dalla regione Lazio del 17 novembre 1992, protocollo n. 4555, e del 7 maggio 1993, protocollo n. 2730 - oltre a ribadire che agli assistiti viene riconosciuto il diritto alla libera scelta, ossia di avvalersi della prestazioni e delle forniture di una qualsiasi delle ditte incluse nell'elenco regionale - si legge che "circa l'effettivo risparmio che possono trarre le USL da questo tipo di intervento, si fa osservare che le stesse, nel mentre si caricano dei costi propri di ogni distribuzione, sono tenute a trasferire nel fondo incentivante del personale di farmacia il 70 per cento di quanto pagato in meno, ossia della differenza tra il prezzo spuntato in gara e quello indicato in tariffario, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990 n. 384". La stessa circolare dice che la ditta che partecipa alla gara, spesso non iscritta nell'elenco regionale dei fornitori, trova conveniente offrire uno sconto sulle tariffe del nomenclatore tariffario nella prospettiva di accaparrarsi tutte le forniture e, cosa piu' conveniente per la stessa, venire in possesso degli elenchi degli indirizzi degli assistiti, giustificata dal fatto che per contratto si e' fatta carico di effettuare le consegne al domicilio degli stessi. La stessa circolare ritiene tali circostanze elementi devianti al sistema di erogazione e fornitura predisposto dal decreto sopra citato e aggiunge che se non verranno rimosse, possono giustificare eventuali denunce alla magistratura ordinaria, sia da parte degli assistiti che da parte delle ditte concorrenti iscritte nell'elenco regionale dei fornitori in quanto ai primi viene di fatto negato il diritto alla libera scelta e ai secondi la possibilita' di accedere alla fornitura; in base alla circolare n. 189/E del 18 novembre 1994 del Ministero delle finanze l'azienda che fattura a una USL andra' sempre fatturata all'aliquota propria (in questo caso 19 per cento). Al contrario se fatturati ad un soggetto con menomazione funzionale permanente, certificata da uno specialista USL, l'aliquota sara' ridotta al 4 per cento. Quest'ultimo caso viene applicato normalmente ma non puo' essere applicato in caso di gara con una ulteriore perdita da parte della USL del 15 per cento; non appare legittimo, oltre che per moralita', per disposizione di legge, il fatto di non fare fornire i prodotti gia' citati alle ditte private iscritte all'albo regionale; detta iscrizione comporta, oltre l'accertamento dei requisiti tecnico-strutturali, e professionali un rapporto diretto tra l'ente erogatore e l'azienda stessa, che impegna entrambi al reciproco rispetto di tutte le norme e modalita' di fornitura; l'ammalato non puo' liberamente scegliere il prodotto piu' utile al suo problema specifico, della marca a lui piu' gradita, sempre nel rispetto della prescrizione medica, e cio' ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 1992, che recita che "il servizio sanitario nazionale, nel rispetto della procedura prevista dal presente decreto e dopo averne accertata la riconducibilita', autorizza la fornitura per un importo pari al corrispondente presidio tariffario negli allegati A e B. L'eventuale differenza di prezzo e' a carico dell'invalido"; tale stato di cose crea enormi difficolta' alle aziende iscritte all'albo, costrette a ridurre il personale e destinate, in questo periodo di crisi economica, a definitiva chiusura; negli anni passati alcune ditte hanno segnalato tali anomalie presso le procure della Repubblica senza alcun esito -: se i Ministri interrogati intendano verificare la legittimita' degli atti posti in essere all'azienda USL RM G; se risulti al Governo che siano state avviate indagini in proposito e quale ne sia lo stato. (4-17808)