Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17858 presentata da DELLA ROSA MODESTO MARIO (MISTO) in data 19960117
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: con risposta (pubblicata nell'all. B seduta 0276) e' stato dato riscontro alla interrogazione n. 4/13965; la predetta risposta non soddisfa in pieno le esigenze della relativa richiesta per i seguenti motivi: la preposizione di uno stesso Ministro a due diversi ministeri - che attiene esclusivamente alla sfera delle esigenze politiche - pur necessitando di una particolare organizzazione del lavoro, non comporta necessariamente la violazione della normativa vigente in materia di composizione dei relativi Gabinetti e della nomina dei ripsettivi Capi di Gabinetto; il consiglliere Manna, pur essendo privo del necessario provvedimento di nomina a Capo del gabinetto del Ministero dell'ambiente, ne ha esercitato (e esercita) le funzioni anche sottoscrivendo in tale veste numerosi atti, quali, a titolo di esempio, la direttiva, fatta pervenire a tutti gli organi del Ministero, in data 16 maggio 1995, prot. n. 10115/95/GAB/A3, e la nota alla Funzione pubblica in data 3 maggio 1995, prot. n. 9074/95/GAB/A3; dall'esame del provvedimento costitutivo del gabinetto, ai sensi del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, non risponde a vero la dichiarazione espressa nella risposta, circa l'inserimento del consigliere Manna in tale decreto costitutivo; il medesimo magistrato risulta invece inserito nel provvedimento costitutivo degli uffici di diretta collaborazione; l'ufficio di presidenza della Corte dei conti ha autorizzato il predetto consigliere a prestare la sua opera esclusivamente in qualita' di consigliere giuridico e non anche "ai fini della sua preposizione a funzioni di coordinamento", come invece afferma nella risposta; pertanto il dottor Manna puo' essere destinato a svolgere esclusivamente funzioni consultive e non anche funzioni di coordinamento; risulta pertanto quantomeno illegittimo che il dottor Manna esplichi funzioni attive di coordinamento, sia per il titolo giuridico che ne autorizza la presenza presso il ministero dell'ambiente (consigliere giuridico) sia perche' il titolare di una funzione consultiva non puo' esplicare funzioni di amministrazione attiva fino al punto di coordinare organi istituzionali (i servizi del ministero) ai quali e' demandata l'esplicazione di tale tipo di funzione -: i motivi per i quali nella risposta - a cui si fa seguito con la presente interrogazione - a prescindere dalla sua artificiosa formulazione, siano state fatte affermazioni secondo quanto risulta all'interrogante non rispondenti al vero; i motivi per i quali si vuole perpetuare una situazione quantomeno illegittima, sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale. (4-17858)
Dagli atti, anche in quelli citati dall'interrogazione cui si risponde, non si evidenzia alcuna violazione della normativa concernente la formazione dei Gabinetti ministeriali. La normativa vigente e' ben piu' complessiva di quella del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, essendo stata prevista, fin dal 1973 con legge n. 734/1993 e successivi decreti applicativi, la ulteriore possibilita' di completare la formazione degli uffici di Gabinetto con quelli di diretta collaborazione del Ministro. Non essendosi pervenuti alla determinazione di investire in modo pieno il Cons. Bartolomeo Manna delle funzioni di Capo di Gabinetto era legittima la sua collocazione nel decreto collaterale a quello di Gabinetto. Va considerato inoltre che nessuna norma preclude al Ministro di affidare con proprio ordine di servizio funzioni di coordinamento a "Consiglieri giuridici" i quali non rivestono, per prassi abituali degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro mere funzioni "consultive". La delimitazione di funzioni che scaturisce dall'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti al Cons. Manna non deve essere quindi interpretata quale preclusione all'assunzione di funzioni operative, quali quelle di coordinamento, bensi' quale delimitazione temporale; infatti, al Cons. Manna era stato confermato dal Consiglio di Presidenza, l'obbligo dell'adempimento delle mansioni espletate in seno all'Istituto di appartenenza. Non era stato cioe' posto il Cons. Manna nella posizione di fuori ruolo alla Corte dei Conti, alla quale del resto neppure era stata chiesta tale sospensione al ruolo, essendo apparsa esorbitante, per motivi funzionali e temporali, alle esigenze effettive che alla data di fine gennaio 1995 apparivano quelle organizzative del Gabinetto del Ministero dell'ambiente. Il prolungarsi della gestione governativa certamente implica modificazioni di esigenze che direttamente hanno influito sulla organizzazione del Gabinetto, al punto che, con decorrenza 11 dicembre 1995 il Cons. Manna ha ritenuto di rassegnare le dimissioni dall'incarico svolto presso gli "Uffici di Gabinetto" (che complessivamente comprendono anche quelli di diretta collaborazione) per un aumentato impegno in ambito Corte dei Conti. Va tenuto conto, comunque, che durante il periodo in cui il Cons. Manna ha ricoperto l'incarico presso il Ministero dell'ambiente, ha prestato la propria opera prevalentemente nelle ore pomeridiane e quindi in condizioni di svolgere il coesistente impegno presso la Corte dei Conti. Una constatazione va aggiunta, circa la sottoscrizione di atti da parte del Cons. Manna, in funzione provvisoria e temporanea di Capo di Gabinetto. Erano atti propri rientranti nelle funzioni di "coordinamento" espressamente attribuite al Cons. Manna con ordine di servizio dal Ministro dell'ambiente e quindi non esercitabili da altri (ordini di servizio 9 marzo e 1 aprile 1995, gia' citati nella precedente risposta ad interrogazione). L'espletamento parziale e temporaneo di una funzione non implica la necessaria investitura globale di un determinato ruolo e cio' emerge da una pacifica interpretazione del quadro normativo dell'organizzazione ministeriale. L'ordine di servizio del 9 marzo riguardava esplicitamente il coordinamento delle attivita' dei servizi, ai fini pero' determinati e rilevabili dello stesso atto. Essendo comunque ormai interrotto il rapporto tra il Ministero dell'ambiente ed il Cons. Manna, appare evidente che non esistevano particolari motivi per i quali si intendeva mantenere tale rapporto se non quelli di reale esigenza organizzativa nella situazione e nel contesto in cui vanno inquadrati i fatti esposti. Il Ministro dell'ambiente: Baratta.