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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17892 presentata da EPIFANI VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960117

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria approvata nello scorso mese di dicembre 1995 all'articolo 1, comma 28, statuisce i criteri di ammissione degli insegnanti non di ruolo con almeno 360 giorni di servizio nel settennio 1989/1995, ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitando l'ammissione a detti corsi ai soli insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge finanziaria; tale norma risulta assai discriminatoria, perche' crea sperequazioni tra i "precari", che pur avendo maturato l'anzianita' dei 360 giorni di servizio, per un insieme di sfavorevoli circostanze non risultano in servizio alla data del 1^ gennaio 1996 e coloro che, invece, vi risultano -: quali iniziative urgenti intenda avviare per ragioni di equita' nei confronti di quei lavoratori che, per uscire dalla loro condizione di "precari", si aspettavano una normativa orientata alla soluzione del "precariato", appunto, dopo aver maturato un cospicuo numero di anni di esperienza per risolvere cioe' la questione della condizione di servizio alla data di entrata in vigore della legge. (4-17892)

In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero, al fine di evitare disparita' di trattamento nei confronti dei docenti supplenti cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, non ha mancato di adoperarsi affinche' la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 (commi 7 e 8) della legge n. 549 del 28.12.1995 potesse essere consentita anche ai docenti non di ruolo che, pur in possesso della prescritta anzianita', non si siano trovati in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il conseguimento di tale obiettivo, in vista dell'ormai prossima emanazione delle istruzioni necessarie per il tempestivo svolgimento dei corsi, e' stato reso possibile attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un apposito decreto-legge con il quale sono state opportunamente modificate le disposizioni contenute nel comma 28 del succitato articolo 1. Con tale decreto, n. 118 del 12 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante la stessa data, e' stato infatti stabilito che ai corsi abilitanti di cui trattasi sono ammessi i docenti, con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1995-96, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.



 
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