Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17848 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960117
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. - Per sapere - premesso che: con l'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e' stato opportunamente previsto che "qualora non sussistano requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi supertiti, che abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza del predetto evento e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete un'indennita' una tantum pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle mutualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti"; di tale disposizione il direttore dell'ufficio della sede INPS di Verona, dottor Bruno Cima, da' una interpretazione tale per cui ritiene questa normativa applicabile solamente per gli eventi successivi all'entrata in vigore della legge; a parte ogni considerazione in diritto che permette a questo interrogante di dubitare di tale interpretazione, appare comunque oltremodo ingiusta per tutti gli interessati una tale interpretazione, che tra l'altro non comporterebbe oneri poi cosi' gravosi per l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; cio' premesso, in base all'ultima parte del comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 -: se i Ministri prefati intendano emanare un decreto con il quale vengono determinati le modalita' e i termini per il conseguimento della citata indennita', e nel far cio' se non ritengano opportuno, come ritiene l'interrogante, che a tale indennita' possano accedere anche coloro che ne abbiano conseguito il diritto in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995. (4-17848)