Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17859 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19960117
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che: tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 sono stati allontanati alcuni agenti del Sisde con criteri che, a seguito di un esposto presentato dagli agenti stessi, sono attualmente al vaglio sia della magistratura sia del comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza; su tale questione, quest'ultimo ha concluso un'inchiesta attraverso la quale si sarebbero evidenziate numerose irregolarita', le quali sono state oggetto di una relazione che lo stesso comitato ha inviato in forma riservata alla Presidenza del Consiglio dei ministri; il ministero dell'interno sarebbe stato incaricato per cio' stesso di istituire, per ulteriore chiarezza, una commissione di inchiesta amministrativa; nell'ambito di tale questione l'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 7 del 21 novembre 1980 (decreto che regola l'attivita' e lo stato giuridico ed economico degli appartenenti al Sisde) ha lo scopo precipuo di confermare l'impossibilita', in caso di trasferimento d'ufficio di un dipendente del servizio a un'altra amministrazione dello Stato, di potersi trascinare e conservare, nel nuovo impiego, la speciale indennita' legata allo specifico lavoro svolto; il suddetto articolo e' redatto in una forma letterale alquanto nebulosa, appositamente scelta per non dichiarare ufficialmente l'esistenza della succitata indennita' che, come e' ormai noto, viene pagata con i fondi speciali riservati e sulla quale non sono applicate le ritenute fiscali; sembrerebbe che, sfruttando questo articolo, il Cesis starebbe esercitando pressioni verso i vari ministeri presso cui sono stati trasferiti gli agenti allontanati summenzionati per impedire che questi riconoscano loro il mantenimento non gia' della citata indennita', cosa che potrebbe essere legittima, ma addirittura dello stipendio tabellare precedentemente percepito; il mancato riconoscimento di un cosi' fondamentale diritto ha spinto gli agenti trasferiti a ricorrere al Tar competente che ha emesso per ogni ricorso una sentenza di accoglimento in forza di piu' di una sentenza del Consiglio di Stato e dell'articolo 57 della cosiddetta legge Cassese collegata alla finanziaria del 1993; il Cesis non contento di quanto gia' fatto, in tutti questi casi e' ricorso in appello al Consiglio di Stato mentre le amministrazioni cointeressate nei ricorsi gia' decisi si erano mostrate soddisfatte della risposta reputando questo ricorso in appello del tutto inutile; il Cesis per non evidenziare il proprio accanimento e per non mostrarsi l'unico interessato a questa battaglia, recentemente avrebbe inviato a tutti i ministeri coinvolti dai ricorsi una lettera per sensibilizzarli a presentare uguale appello al Consiglio di Stato -: se, visto le recenti vicende che sono state anche oggetto d'inchiesta da parte del comitato parlamentare citato e della magistratura, l'atteggiamento del Cesis possa essere ricondotto a una forma di pressione nei confronti degli attuali dipendenti del Sisde, i quali, soprattutto in concomitanza dei lavori della neo-costituita commissione ministeriale, volendo in qualche modo collaborare, avrebbero come prospettiva, qualora fossero allontanati, quella di gettare sul lastrico se stessi e la propria famiglia. Queste ragioni, naturalmente, sarebbero ampiamente sufficienti a convincere ogni agente a tenersi defilato e mettere da parte qualsiasi velleita' di collaborazione con l'attivita' di accertamento di verita' della suddetta commissione; se gli impedimenti del Cesis, atti a non riconoscere il diritto di mantenimento della retribuzione, come previsto per tutti i lavoratori dipendenti e in particolare per quelli del settore pubblico, abbiano lo scopo di mantenere la possibilita' di utilizzare questo diritto come unica forma di concessione da metere sul piatto della bilancia allorquando, alla chiusura della commissione d'inchiesta amministrativa, potrebbero venire confermate e ricostituite le ragioni degli agenti allontanati che abbiano presentato esposto agli organi istituzionali; se tale ostinazione del Cesis non possa arrecare danno economico allo Stato, obbligando il pagamento di spese legali e altri ulteriori oneri. (4-17859)