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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17880 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960117

Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'amministrazione comunale di Genova esige, in relazione al civico regolamento locale sull'igiene degli alimenti e delle bevande, che tutte le attivita' nelle quali si proceda, a qualsiasi titolo, alla vendita di tale tipo di prodotti siano in possesso di autorizzazione sanitaria; soltanto per determinate attivita' - per le quali il Parlamento ha emanato specifiche leggi - sussiste l'obbligo legale dell'autorizzazione sanitaria, mentre per la grande maggioranza degli esercizi nessuna legge dello Stato impone l'obbligo dell'atto autorizzativo, richiedendo, viceversa, soltanto la presenza dei requisiti; le attivita' di commercio al dettaglio dei generi merceologici compresi nelle tabelle 1, 5, 6, 7 e 8 della legge 426 del 1971 e successive modifiche non sono soggette ad atto autorizzativo in materia sanitaria, ma solo ad atto amministrativo in materia commerciale (autorizzazione amministrativa al commercio), mentre il regolamento locale deve stabilire i requisiti che tali esercizi debbono avere per la tutela dell'igiene dei suddetti generi merceologici; in violazione al dettato legislativo, l'amministrazione comunale di Genova - facendo riferimento al regolamento locale che si e' data - pretende che le citate attivita' debbano sottostare all'atto autorizzativo e, nelle more del rilascio, pretende dal richiedente il pagamento di una somma di Lit. 564.000 quale non meglio precisato "rimborso spese", la quale si aggiunge alle spese di marche da bollo, diritti di sopralluogo della competente U.S.L., diritti di segreteria, senza contare il tempo perso dal cittadino per la presentazione delle domande, per seguire l'iter della pratica ed, infine, per il ritiro dell'atto autorizzativo; a questo abuso, che si protrae ormai da decenni, si e' sovrapposta ultimamente una ulteriore incombenza - che, come solito, e' stata posta a carico dei cittadini - in applicazione, alquanto opinabile, del Decreto del Presidente della Repubblica 425 del 1994; in relazione a questo decreto del Presidente della Repubblica - che dovrebbe servire alla semplificazione amministrativa degli atti volti al conseguimento del decreto di abitabilita' e usabilita' degli edifici - ad oggi giacciono, presso il Servizio igiene ed ambiente del comune di Genova, circa 300 autorizzazioni sanitarie non rilasciate, per subingresso in attivita' commerciali al dettaglio, perche' l'ufficio preposto non e' in grado di verificare se i locali nei quali viene esercitata l'attivita' siano in possesso del decreto di usabilita'; l'onere di questa ricerca e' posto a carico del richiedente che, nella maggior parte dei casi, non e' il proprietario dei locali ma soltanto l'affittuario, che ha rilevato l'attivita' da un precedente titolare, gia' autorizzato; paradossalmente poi, con i tempi che si allungano a dismisura, capita frequentemente che il comune, attraverso il proprio personale di vigilanza, contesti ai titolari dell'attivita' la mancanza dell'autorizzazione sanitaria che il comune stesso non e' in grado di rilasciare in tempi accettabili; tutto questo avviene quando il decreto del Presidente della Repubblica 425 del 1994 e' stato emanato per semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi relativi al rilascio del decreto di abitabilita' ed agibilita'; a differenza di quanto visto sopra, le attivita' svolte da bar, ristoranti, laboratori artigianali di prodotti alimentari, stabilimenti industriali e simili, sono soggette alle norme previste dalla legge n. 283 del 30 aprile 1962, che prevedono l'atto autorizzativo; tuttavia, anche in questo caso, l'obbligo della richiesta per l'autorizzazione sanitaria esiste solo per l'apertura di una nuova attivita', mentre per il cambiamento della titolarita' e/o della ragione sociale di un'attivita' preesistente devesi applicare l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980, che prescrive l'obbligo del cedente di comunicare la variazione della titolarita' all'autorita' sanitaria per il conseguente aggiornamento della autorizzazione sanitaria; ma in questo caso, applicando correttamente questa norma, l'amministrazione comunale non potrebbe richiedere il pagamento del rimborso spese, non trattandosi del rilascio di atto amministrativo ma soltanto di aggiornamento di un atto precedentemente rilasciato e gia' assoggettato al pagamento del rimborso spese; la procedura fino ad oggi adottata comporta inoltre una notevole perdita di tempo, oltre che per il cittadino anche per la civica amministrazione ed enti operativamente collegati (U.S.L. in primo luogo); riassumendo schematicamente la normativa vigente sotto il profilo dell'autorizzazione sanitaria, essa e' cosi' articolata: 1) le attivita' di commercio al dettaglio di prodotti alimentari compresi nelle tabelle merceologiche n. 1, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 426 del 1971 non sono soggette ad autorizzazione sanitaria ne' per l'inizio dell'attivita' ne' in caso di subingresso di altro titolare; le attivita' di cui alla legge n. 283 del 30 aprile 1962 e relativo regolamento di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980) sono soggette al rilascio di autorizzazione sanitaria solo per l'apertura, mentre nel caso di subingresso di altro titolare l'autorita' sanitaria deve provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e non al rilascio di nuovo atto autorizzativo; 3) le attivita' di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari compresi nelle tabelle merceologiche n. 2 e 15 della legge n. 426 del 1971 sono soggette ad autorizzazione sanitaria sia in caso di inizio di attivita' che in caso di subingresso, in virtu' di specifiche norme in materia; nonostante le sopraindicate differenze legislative, il comune di Genova equipara illegittimamente tutte queste diverse fattispecie, causando ritardi, costi aggiuntivi, disagi, sprechi di tempo e di denaro -: se quanto affermato corrisponda al vero; in caso affermativo, quali provvedimenti intendano assumere al fine di imporre alla civica amministrazione di Genova il rispetto della legislazione vigente. (4-17880)

 
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