Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17881 presentata da FINI GIANFRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960117
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 626 del 1994 concernente le nuove regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - con cui si e' inteso recepire nel nostro ordinamento giuridico la normativa prevista in sede comunitaria - viene denunciato come l'ennesimo e forse il piu' grave colpo alla sopravvivenza economica ed operativa delle imprese artigiane: soprattutto di quelle di piccola dimensione ed a conduzione familiare e di quelle che sono espressione dell'artigianato di tipo tradizionale, artistico e di servizi; tale normativa si evidenzia particolarmente irricevibile a carico delle imprese artigiane e mostra in pieno la diversa logica comunitaria della sua coniazione con riferimento al mondo produttivo della piccola e media impresa europea, cosi' diversa e distante, sia quantitativamente che qualitativamente dalla nostra imprenditoria artigiana; sotto il profilo economico, il costo economico complessivo dell'applicazione di tale normativa e' stato stimato, per gli artigiani, intorno ai ventimila miliardi di cui oltre cinquemila miliardi rappresenterebbero le sole uscite certe, sicure ed immediate per il cosiddetto "innesto burocratico", che risulterebbe pari ad oltre quattromilionisettecentocinquantamilalire a testa per ogni azienda artigiana con meno di cinque dipendenti; tale costo assolutamente insostenibile, cumulandosi agli innumerevoli altri su di esse gravanti, spingerebbe inesorabilmente fuori mercato ed alla chiusura la gran parte delle imprese artigiane di piu' piccole dimensioni appartenenti alle categorie sopraddette con pericolosa sollecitazione all'inaccettabile scelta della cancellazione dagli albi e del conseguente inserimento nel mercato del cosiddetto "lavoro nero"; il recepimento di tale normativa si prospetta in termini gravi sotto il profilo operativo, gravato dai molteplici e complessi adempimenti burocratici connessi e conseguenziali alle oltre cinquantadue procedure amministrative previste e presidiate da ben 116 sanzioni; gli imprenditori artigiani ancora una volta vengono a trovarsi ad essere oggetto di norme che, previste in generale per la grande impresa, vengono a travolgerli in modo indiscriminato e generalizzato, con contenuti che appaiono in aperto contrasto ed antitesi al principio di "tutela e sviluppo" dell'impresa artigiana, previsto ed imposto al legislatore dal secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione; nel caso del decreto legislativo 626 del 1994 il fenomeno appare ancora piu' grave, poiche', trattandosi del recepimento di una direttiva europea, il limite della compatibilita' con i principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, avrebbe dovuto gia' di per se' censurare la stessa come irricevibile ed inapplicabile da parte della nostra realta' imprenditoriale artigiana -: se il Governo intende approntare le seguenti immediate modifiche alle norme emanate con il decreto legislativo 626 del 1994: l'estensione a dodici mesi delle proroghe concesse con il decreto-legge n. 500 del 1995, almeno per le piccole imprese (individuate nell'allegato 1 del decreto legislativo 626 del 1994); l'esclusione dall'obbligo di redazione del documento alla sicurezza per le imprese al di sotto dei cinque lavoratori (esclusi soci e collaboratori familiari); l'abolizione dell'invio di documentazione inutile all'ente di controllo, nei casi di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione da parte del datore di lavoro (articolo 10 comma 2); emanazione immediata delle procedure sempliflcate per la valutazione del rischio per la piccola impresa nonche' del decreto attuativo di standardizzazione documentale; proroga per la sistemazione dei luoghi di lavoro al 31 dicembre 1997; esclusione dal campo di applicazione delle imprese familiari; abolizione del rappresentante dei lavoratori in aziende di piccolissima dimensione ed in sua vece istituzione di un corso di formazione per dipendenti e datori di lavoro; fissazione dei requisiti minimi di formazione (durata massima dei corsi: 32 ore); allargamento del numero di specializzazioni mediche che consentano l'espletamento delle funzioni di sorveglianza sanitaria; fissazione di criteri oggettivi ed univoci per nominare il medico competente e per stabilire le visite mediche periodiche in relazione all'aggiornamento tecnico sanitario. Mutualizzazione delle prestazioni del medico competente; istituzione di una rappresentanza delle piccole imprese e dell'artigianato nell'ambito della commissione consultiva permanente; profonda depenalizzazione delle sanzioni, che prevedano reati anche per lievi infrazioni di ordinaria amministrazione; introduzione di sistemi economici che incentivino l'adeguamento alle norme, gli investimenti, le delocalizzazioni mediante incentivi, piani di sviluppo, detassazioni e norme premiali a valere sui contributi I.N.A.I.L.; derogabilita' dai minori vincoli urbanistici per utilizzare strutture produttive esistenti. (4-17881)