Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02046 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA NORD) in data 19960126
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimemtari e forestali. - Per - sapere, premesso che: la FEDIT e' stata la vicenda fallimentare piu' eclatante della storia di questa Repubblica per la dimensione economica del crac che ha visto ridursi una patrimonialita' di 6.500 miliardi a poco piu' di 2.000; un'analisi del periodo antecedente al crac ed alla gestione certamente improvvisata di un colosso di tali dimensioni e' stata redatta in una relazione a cura della commissione ministeriale di inchiesta. Tale commissione tuttavia non e' entrata nel merito del periodo connesso con la gestione di un fallimento che in poco meno di un anno ha visto svalutare un patrimonio di oltre 6.500 miliardi a 2.150; di recente il Tribunale fallimentare di Roma ha disgiunto le responsabilita' di commissario governativo dell'avvocato Lettera per le funzioni di controllo del MIRAAF sulla FEDIT imposte dalla legge istitutiva, da quelle di altro commissario liquidatore. Tale decisione parrebbe motivata dalla necessita' di dare completa esecuzione al disposto fallimentare, viste le obiezioni dell'avvocato Lettera a trasferire i residui patrimoni e liquidita' della FEDIT del valore di 3000 miliardi circa alla SGR per il controvalore di lire 1 (una). Tale situazione sarebbe derivata dalla constatazione che la SGR, avendo pagato i 2.150 miliardi pattuiti a fronte del trasferimento di corrispondenti beni, per altro ricavati almeno per il 70 per cento da liquidita' di cassa della FEDIT, esigerebbe il trasferimento dei beni residui per il valore di lire 1 (una); con lo sdoppiamento dell'incarico ad avviso dell'interrogante si elude la responsabilita' del Ministero, ma contemporaneamente si esclude la funzione del Ministro, che potrebbe in questo modo nascondere le proprie responsabilita' dietro la decisione, corretta nella coerenza del concordato, del Tribunale fallimentare; si realizza un disposto del concordato preventivo che nella sostanza evidenzierebbe come i presupposti del concordato medesimo siano venuti meno e cio' senza che alcuno (salvo la Procura) possa intervenire. Si potrebbe presupporre a giudizio dell'interrogante, che il Tribunale fallimentare sia stato indotto in modo "scientifico" a giudicare sulla base di elementi precostituiti, sulla base di elementi da una parte volutamente chiari e dall'altra forse volutamente omessi, elementi comunque conseguenti e finalizzati a considerare inevitabile ed ineluttabile per il pubblico interesse, la liquidazione della FEDIT; i crediti ammassi grano derivati da cessioni dei CAP a FEDIT (850 Miliardi c.a.) che, a seguito di decreti bocciati in due diverse legislature e ad azioni legislative in corso, potrebbero essere sterilizzati (Atto Senato 715/A gia' approvato dalla commissione di merito ed all'ordine dei lavori del Senato), ed in questo caso verrebbero ceduti a SGR per il suddetto valore nominale a fronte di 50 miliardi di valore agli stessi crediti accordati in sede di concordato; numerose cambiali per un valore che si presume di 900 miliardi a valere su singoli CAP renderebbero di fatto i singoli Consorzi Agrari Provinciali "ostaggi" della SGR; una lettura dei fatti in chiave diversa da quella nota potrebbe far emergere ad avviso dell'interrogante la possibilita' che qualcuno o qualcosa abbia volutamente portato allo stato di insolvenza la FEDIT stessa. Cio' confermerebbe l'ipotesi, emersa anche in articoli di stampa dell'epoca, che con premeditazione si sia voluto far "fallire" la FEDIT per abusare del suo ingente patrimonio e attuare delle strategie di mercato agroindustriale realizzabili solo se si fosse eliminata la FEDIT medesima. Tutto cio' presumibilmente attraverso tutta una serie di atti apparentemente "dovuti" (poiche' ciascun passaggio era l'obbligatoria conseguenza di un altro atto ad esso antecedente), ma che in realta' erano stati gia' precedentemente previsti nel loro svolgersi dinamico e dunque programmati; in modo che, di volta in volta, i vari protagonisti che si sono succeduti si sono trovati, piu' o meno consapevolmente, piu' o meno controvoglia, a realizzare quanto era stato sin dall'inizio programmato sino all'esito finale, consistente nella cessione dei beni Federconsorzi a societa' gestione realizzo S.p.A. Questa lettura potrebbe spiegare le molte, ma concordanti, stranezze e incongruenze della vicenda, anche se mancano ancora riscontri definitivi in tal senso; appare quantomeno curioso come si sia voluto assolutamente far apparire la FEDIT come azienda privata quando la stessa possedeva la valenza di ente pubblico per le funzioni attribuite nella legge istitutiva n. 59 del 1939, come evidenziato anche dalla relazione della commissione ministeriale a pag. 39), nonche' per la delega che lo Stato le aveva concesso in svariati campi tra cui si cita a mero esempio: a) gestione del Credito agrario come banca (come unica eccezione); b) gestione degli stoccaggi grano pubblici (perche' pagati dallo Stato con riferimento alla nota vicenda dei Crediti MAF), quali strumenti di controllo del mercato per ben 15 anni ed in assoluto monopolio; c)gestione prioritaria delle assuntorie AIMA; d) credenziali nei confronti soprattutto delle Banche estere di fatto prestate dai diversi Ministri protempore; e) vigilanza sugli atti da parte del Ministero; risultano curiosi tutta una serie di fatti che risultano all'interrogante e che si indicano tra gli altri: societa' generale per il realizzo quale societa' dei creditori, ma non di tutti i creditori e di conseguenza con una posizione giuridica certamente curiosa, quale unico acquirente disponibile a rilevare i beni FEDIT; soci della SGR in proprio o attraverso societa' partecipate quali acquirenti di aziende strategiche dismesse dalla FEDIT ed improvvisamente rifiorite dopo l'acquisizione fallimentare, vedasi a titolo meramente esemplificativo il caso SIAPA-CAFFARO, il caso del Credito Agrario di Ferrara, il caso della FEDITA; dagli atti annessi alla relazione della commissione d'inchiesta ministeriale, atti di voluminosa consistenza, risulterebbe essere assente un elemento fondamentale quale l'inventario dei beni FEDIT che parrebbe essere di fatto inesistente; banche straniere attivatesi in sede di crac affimche' lo Stato, italiano riconoscesse i crediti vantati nei confronti della FEDIT e di fatto dallo Stato garantiti, avrebbero improvvisamente cessato ogni loro palese pretesa in concomitanza con la chiusura del crac; non risultano o non paiono risultare agli atti i pareri di legittimita' obbligatori sulla cessione dei crediti ammassi da CAP a FEDIT, alla fine acquisiti da SGR in sede di liquidazione; parte significativa del fatturato FEDIT effettuava per conto dei singoli consorzi agrari a puro titolo di occulta intermediazione; la collocazione temporale del crac sarebbe stata notevolmente influenzata da una movimentazione stagionale di piu' di 3000 miliardi; tutto cio' premesso, si potrebbe considerare come possibile sviluppo della vicenda FEDIT, la cessione in blocco dei beni acquisiti da SGR a terze societa' al fine di porre in liquidazione la stessa societa' generale per il realizzo che avrebbe nei fatti completato il suo scopo. Cio' con evidenti vantaggi fiscali, con significativi profitti a vantaggio di pochi ed a danno dei molti creditori nonche' della collettivita'; alla luce di queste analisi ed ipotesi ed al fine di poter verificare possibili responsabilita' -: se non si ritenga sussistano i presupposti affinche' gli organi competenti attivino un sequestro cautelativo sui beni FEDIT ceduti e da cedere a SGR Spa al fine di tutelare l'interesse dei creditori tutti, della collettivita' in generale e dell'agricoltura in particolare. (5-02046)