Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02061 presentata da MOLGORA DANIELE (LEGA NORD) in data 19960131
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: dal prossimo 1^ aprile 1996, entrera' in vigore la nuova disciplina del contenzioso tributario, che prevede commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e commissioni tributarie regionali con sede nel capoluogo di regione; l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede testualmente che "fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado"; e' ancora da emanare il decreto ministeriale (originariamente previsto entro il 31 dicembre 1993) con il quale sono individuate le suddette sezioni; la tabella "A" del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, prevede che la commissione provinciale di Brescia consti di 16 sezione, anziche' le attuali 15 proprio per far fronte alla notevole massa di contenzioso; e' da considerare l'importanza delle attuali commissioni tributarie di 1^ e 2^ grado di Brescia, citta', peraltro, sede di Corte d'appello e del TAR Lombardia, con bacino di utenza che si estende, oltre alla provincia di Brescia, a quelle di Bergamo, Mantova e Cremona (cioe' tutta la Lombardia orientale); la provincia di Brescia e' una delle piu' attive del Paese in termini di gettito per l'erario; ricorrere in secondo grado alla commissione regionale facendo riferimento esclusivamente alla sede di Milano, comporterebbe una enorme lievitazione dei tempi e dei costi rispetto alla situazione attuale sia per i contribuenti, sia per lo Stato, che in caso di soccombenza deve sostenere tutti i costi del contenzioso, ivi comprese le trasferte dei professionisti; i funzionari degli uffici periferici dovrebbero sopportare trasferte piu' lunghe con conseguenze negative in termini di tempi, costi per la collettivita' e per l'amministrazione finanziaria, nonche' in termini di disagio nell'esecuzione del proprio lavoro; e' intendimento generale, almeno a parole, introdurre nel nostro sistema fiscale elementi di federalismo che comportino una gestione non accentrata della imposizione e della riscossione -: se sia negli intendimenti del Ministro interrogato migliorare i rapporti fra contribuente e fisco; se sia negli intendimenti del Ministro interrogato realizzare una gestione meno accentrata anche nel contenzioso tributario; se il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per l'istituzione delle sezioni delle commissioni provinciali e regionali, considerati i successivi slittamenti dell'entita' in vigore delle nuove norme, debba intendersi automaticamente prorogato al 30 giugno 1999; se il Ministro interrogato, al fine di contenere i costi di gestione del contenzioso e di consentire un migliore accesso da parte dei contribuenti alla giustizia tributaria, rendendo, quindi, piu' agevoli i rapporti con l'amministrazione finanziaria stessa, non intenda attivare a Brescia una sezione della commissione tributaria regionale, inserendola nell'emanando decreto ministeriale previsto dalla legge, soprattutto tenendo conto che si tratterebbe, in sostanza, di consentire il proseguimento dell'esercizio delle funzioni dell'attuale commissione tributaria di 2^ grado, senza alcun costo aggiuntivo da parte dello Stato. (5-02061)