Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00879 presentata da LANTELLA LELIO (FED.LIB.DEM) in data 19960207
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che: l'articolo 1 della legge 613 del 22 luglio 1966 ha previsto l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gli esercenti attivita' commerciali ai loro familiari coadiutori; l'articolo 2, comma 1, considera familiari coadiutori: il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti; l'articolo 69 della legge 151 del 19 maggio 1975 (riforma del diritto di famiglia) ha introdotto nel codice civile l'articolo 230-bis (impresa familiare), il cui primo comma recita: "...il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento..."; e il terzo comma recita: "Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo."; con l'introduzione dell'articolo 230-bis nel codice civile, e' possibile costituire l'impresa familiare, alla quale possono partecipare i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; il legislatore non ha, contemporaneamente all'introduzione dell'articolo 230-bis provveduto a modificare l'articolo 2 della legge 613 del 1966 e, quindi, le Commissioni provinciali per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi esercenti attivita' commerciali hanno continuato a negare ai nipoti non in linea diretta (figli di fratelli e di sorelle) l'iscrizione in detti elenchi, e, quindi, la possibilita' di versare i contributi all'INPS per l'assicurazione obbligatoria IVS; con sentenza del 5 maggio 1994 la Corte costituzionale ha parzialmente adeguato la norma sulla assicurazione obbligatoria IVS, dando la possibilita' agli affini di iscriversi negli elenchi, ma non ha sentenziato circa i parenti entro il terzo grado, che sono piu' vicini all'imprenditore rispetto agli affini, il cui vincolo, tra l'altro, puo' anche cessare -: quali iniziative il Presidente del Consiglio ed il Ministro del lavoro intendono assumere al fine di: eliminare la discrasia normativa verificatasi nel sistema per il conflitto tra la visuale restrittiva di cui alla legge 613 del 1966 e la visuale ampia di cui alla legge 151 del 19 maggio 1975; eliminare nel contempo l'incompiutezza del regime previdenziale riferibile all'impresa familiare, contribuendo in tal modo, anche sotto questo profilo, alla promozione della medesima; eliminare l'ingiustizia sostanziale per cui i parenti entro il terzo grado, partecipanti all'impresa familiare, sono oggi esclusi dagli elenchi dei soggetti ammessi a copertura assicurativa. (2-00879)