Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02107 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD) in data 19960221
Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: nell'area comunale torinese e' sito uno dei piu' grandi parchi urbani europei, il parco comunale Carrara, detto della Pellerina, ubicato tra i corsi Regina Margherita, Lecce ed Appio Claudio, particolarmente ricco e dotato di pregi ambientali; tale area, individuata dal comune di Torino quale "Area Verde", e' gia' stata in passato oggetto di un lungo contenzioso che ha portato ad una serie di decisioni del Consiglio di Stato, che avevano riconosciuto a tale sito la sua specifica vocazione di parco pubblico, vietandone conseguentemente l'utilizzazione per attivita' incompatibili con tale destinazione; il nuovo PRGC, adottato nel 1993 ed approvato con DGR n. 3-45091 del 21 aprile 1995, non ha mutato la destinazione d'uso dell'area in questione, che e' stata contrassegnata con il simbolo "V", area verde; in sede di definitiva approvazione alle NTA del PRGC, e' stato aggiunto, in aperto contrasto e violazione con la destinazione d'uso esclusivo delle aree verdi (voluta ed imposta, tra l'altro, dalle sentenze del Consiglio di Stato), "un punto 67", che testualmente recita: "E' ammessa la concessione in uso temporaneo (!) da parte della citta' di aree a servizi pubblici di proprieta' comunale ed indicate in cartografia con il simbolo "V" per "spettacoli viaggianti e manifestazioni culturali, sportive, ricreative fieristico-espositive e relative attrezzature". E' appena il caso di evidenziare che tale disposizione aggiuntiva viene in fatto e in diritto a "stravolgere" ed azzerare gli obbiettivi e le finalita' tipiche dell'area verde urbana, quale area destinata ad una fruibilita' di tipo naturalistico; sulla base di tale disposizione, il comune di Torino, con propria delibera, ha autorizzato tutta una serie di infrastrutture , che consentono non una temporanea, ma una permanente occupazione dell'area del parco della Pellerina da parte di giostre, spettacoli viaggianti, circhi ecc, con cio', di fatto, venendo a contrastare ed impedire l'utilizzazione naturale del parco stesso da parte della collettivita', cosi' come previsto dalla specifica destinazione urbanistica del PRGC; tale scelta deliberativa e' tanto piu' grave, non solo con riferimento a tutta la pregressa giurisprudenza, ma ancor piu' in relazione ad altra scelta del consiglio comunale, che il 5 dicembre 1994, aveva individuato l'area della Cantinassa quale sito idoneo ad ospitare le attrezzature e gli spettacoli viaggianti, in quanto inutilizzato; la delibera della giunta municipale di Torino n. 4365 dell'11 luglio 1995, in quanto fondata sull'impugnata NTA del PRGC, ad avviso all'interrogante e' affetta da illegittimita' derivata della norma presupposta. Inoltre, la citata delibera al punto 2) viene a destinare in modo permanente (anche se in modo discontinuo) il parco della Pellerina allo svolgimento delle edizioni del carnevale torinese (gennaio-febbraio), all'insediamento dei circhi (novembre-dicembre), dei festival e delle manifestazioni sportive, ricreative e culturali "nei rimanenti mesi", il che equivale a tutto l'anno. Tale scelta deliberativa e' in palese contrasto e violazione con la stessa disposizione, pure illegittima del "punto 67", ove e' prevista (anche se in termini eufemistici), la concessione in uso temporaneo dell'area alle attivita' ludiche previste nella delibera; il consiglio comunale di Torino, con mozione n. 36 del 5 dicembre 1994, (doc. n. 4) rilevata la fondatezza delle istanze e delle lagnanze dei cittadini sulle pregiudizievoli devianze nell'utilizzo delle aree verdi, aveva individuato a maggioranza l'area della "Cantinassa" quale "sito idoneo ad ospitare le attivita' degli spettacoli viaggianti, in quanto inutilizzato, sufficientemente vasto e distante dalle abitazioni, dotato di ampio parcheggio e facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici e privati". In aperto contrasto ed antitesi con tale delibera con la quale il comune si era autolimitato nella scelta localizzativa di queste attivita', con l'impugnata delibera n. 4365 del 1995, il comune di Torino ha apertamente disatteso il precedente impegno insediativo, con cio' venendo a negare ai cittadini residenti e non la fruizione naturalistica ed ambientale del parco, che di fatto viene cancellato dalle aree verdi della citta'; cio' appare tanto piu' grave ed illegittimo se posto in relazione alla deliberazione n. 2 del 5 maggio 1992, del prefetto di Torino, quale commissario ad acta per l'attuazione della sentenza Costituzionale di Stato n. 660 del 1991, che impegnava il comune alla realizzazione di un idoneo progetto di riqualificazione ambientale delle aree del parco; se e quali urgenti interventi intenda attuare per arrestare l'irreparabile alterazione del parco della Pellerina di Torino, che determinerebbe un irreversibile mutamento d'uso attraverso insediamenti che non possono non comportare anche danni gravi per gli abitanti residenti ed alterazioni ambientali irrimediabili. (5-02107)