Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00594 presentata da RUFFINO ELVIO (PROG.FEDER.) in data 19960221
La IV Commissione, considerato che: in un ordinamento democratico come e' quello italiano, la pubblicita' nello svolgimento dell'attivita' della pubblica amministrazione non puo' che rappresentare la regola, la' dove il segreto non e' che l'eccezione; la certa delimitazione temporale nell'apposizione del segreto costituisce un elemento fondamentale di equilibrio fra il principio della pubblicita' e il rispetto dei valori tutelati dal segreto; l'apposizione del segreto deve avvenire in base ad una valutazione fra gli interessi coinvolti e l'identificazione del danno conseguente alla libera circolazione della notizia; nell'ordinamento italiano il segreto di Stato, come prevede l'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 e' opponibile solo per motivi di sicurezza nazionale e mai per fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale; il Ministro della difesa Corcione, nell'emanazione del decreto-legge n. 519 del 14 giugno 1995, non ha ritenuto ne' di doversi conformare al parere della Commissione, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 27 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ne' nello stabilire il termine di sottrazione all'accesso degli atti il valore reale ed effettivo dell'importanza delle notizie in relazione agli interessi tutelati, istituendo cosi', in linea generale, dei limiti del tutto sproporzionati rispetto ai tempi effettivamente necessari di segretezza della notizia; impegna il Governo a rivedere il contenuto del decreto n. 519 del 14 giugno 1995, precisandone meglio l'oggetto e le parti relative ai termini di scadenza del segreto degli atti e riducendo questi nei limiti strettamente necessari, in considerazione del rapporto fra gli interessi coinvolti e il possibile danno che si potrebbe verificare se tali notizie fossero anticipatamente divulgate. (7-00594)