Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00596 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960221
La XIII Commissione, premesso che: la lettera c) del secondo comma dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, subordina il riconoscimento di una associazione venatoria alla dimostrazione di un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori, calcolato dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la presentazione della domanda; quindi, il dato calcolato dall'ISTAT, costituisce il presupposto per stabilire il possesso del requisito numerico (1/15), sicche' lo stesso non puo' essere "presunto" ne' derivante da dati incerti, ne' deve essere oggettivamente e specificatamente accertato; i dati regionali dell'istituto centrale di statistica risultano del tutto discordanti rispetto al numero dei cacciatori comunicato dagli assessorati regionali su richiesta delle singole associazioni; ad esempio, la Sicilia e l'Umbria, a fronte del dato ISTAT (riferimento 1993) di 78.557 e 50.810 cacciatori, vedono indicato dagli assessorati competenti rispettivamente, in 66.171 e in 48.963 il numero dei cacciatori, mentre la Toscana, la Campania ed il Lazio hanno come dati ISTAT 154.000, 60.818 e 91.763, a fronte dei dati forniti dai rispettivi assessorati regionali rispondenti a 140.000, 57.370 e 87.721; che il dato ISTAT non sia reale lo si deduce anche dal riferimento che il Ministero del Tesoro utilizza per attribuire la dotazione del fondo (costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 157 del 1992) alle associazioni venatorie nazionali, in proporzione alla documentata consistenza associativa (per il 1993 e' indicato in 845.450 il numero complessivo degli iscritti alle associazioni, per l'ISTAT il totale era 1.023.157); tutto quanto sopra evidenzia in maniera palese la non corrispondenza fra il numero dei cacciatori calcolato dall'ISTAT sulla base dei tesserini venatori, e quello effettivo, che puo' essere accertato soltanto verificando il numero degli utenti che hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione regionale; il riferimento deve essere fatto alla tassa di concessione regionale e non a quella governativa, perche' in quest'ultima convergono anche altre causali (porto d'armi, per difesa personale, collezionismo, etc.); la lettera c) del 2^ comma dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992 deve essere interpretata secondo i parametri di riferimento precedentemente gia' citati, impegna il Governo: ad assumere decisioni conseguenti volte ad ottenere dati di conoscenza omogenei fra ISTAT ed assessorati competenti, in particolare assumendo come dati di riferimento quelli derivanti dal pagamento della tassa di concessione regionale. (7-00596)