Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00087 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960509
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: lo Snals, sindacato maggiormente rappresentativo nella pubblica istruzione, non ha firmato il contratto sottoscritto da CGIL, CISL e UIL; a giudizio dello Snals, ma in verita' non solo, tale contratto e' assurdamente punitivo sia nella parte giuridico-normativa che in quella economica che addirittura diminuisce di fatto lo stipendio ad oltre un milione di dipendenti e, pertanto, non puo' essere sottoscritto da chi ritiene che il sindacato sia lo strumento di difesa degli interessi dei lavoratori e non del Governo o della Confindustria; questa decisione legittima e condivisibile non puo' essere sanzionata con l'esclusione dello Snals dalla contrattazione decentrata secondo quanto l'Aran sosterrebbe; simile comportamento sarebbe la conferma di un tentativo di applicare la "dittatura" sindacale di CGIL, CISL e UIL i cui meriti in fatto di lotta, all'evasione, costruzione di falsi invalidi, eccetera, e' ben nota a tutti -: se il Ministro non ritenga opportuno: intervenire al fine di riportare la questione negli ambiti della norma prevista dall'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993 nonche' delle disposizioni previste dall'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 luglio 1995, che richiama il successivo articolo 6 relativo alla composizione delle delegazioni, che effettua a sua volta un ulteriore rinvio all'articolo 14, comma 1, lettera b), che espressamente riconosce la presenza di "rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto e non aderiscono ai protocolli"; chiarire con urgenza il significato della circolare ministeriale n. 322 del 6 ottobre 1995 che vieta di dare "supporto amministrativo" all'iniziativa referendaria dello Snals; cio' in quanto troppi capi di istituto hanno inteso tale direttiva come un impedimento a distribuire le buste indirizzate ad ogni singolo dipendente sul posto di lavoro. Poiche' nessun ordinamento vieta al dipendente di ricevere corrispondenza sul posto di lavoro, se questo avvenisse verrebbe violata, ad avviso dell'interrogante, la norma contenuta nell'articolo 616 del codice penale. (4-00087)
In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il vigente contratto di lavoro del personale della scuola, a prescindere dalle pur valide motivazioni che hanno indotto il Sindacato SNALS a non condividerne alcuni contenuti, risulta essere stato sottoscritto in data 4.8.1995 - sulla base delle trattative a suo tempo condotte dall'ARAN a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993 - dalle Organizzazioni sindacali che rappresentano la gran parte del personale interessato, come risulta dai dati relativi al numero delle deleghe per organizzazione nazionale. E' peraltro non rispondente al vero che le suddette trattative abbiano portato di fatto ad una diminuzione degli stipendi, cosi' come si afferma nell'interrogazione, pur dovendosi convenire che i modesti aumenti retributivi concessi ai docenti non sono certo tali da soddisfare le fondate richieste dei dipendenti della scuola; a tale proposito si deve, ad ogni modo, tener presente che il Governo pro-tempore si e' dovuto attenere - cosi' come e' avvenuto per le altre categorie di dipendenti delle pubbliche amministrazioni - ai vincoli finanziari stabiliti dalle apposite leggi di bilancio. Quanto poi alla lamentata esclusione dello SNALS dalla contrattazione decentrata, si osserva che l'ARAN, - con riferimento ad un quesito posto da questa amministrazione - con nota del 31.10.1995 ha ritenuto, in relazione al principio del collegamento tra contratto nazionale e contratto di secondo livello, che solo i soggetti sindacali che avevano concordato e sottoscritto il primo avevano conseguentemente titolo a negoziare il secondo, dalla cui definizione avrebbero dovuto essere pertanto esclusi, sulla base dell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, quei Sindacati i quali non avevano ritenuto di condividere e firmare il C.C.N.L. del comparto. A tale riguardo l'ARAN ha richiamato altresi' l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, concernente piu' propriamente i diritti a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in quanto anche questa norma, nella sostanza, pone nella partecipazione alla volonta' negoziale la piena titolarita' dei diritti sindacali da parte di una organizzazione di lavoratori nell'ambito aziendale. Dal proprio canto questo Ministero, in occasione del primo incontro per la contrattazione decentrata nazionale del 21 dicembre 1995, pur avendo invitato tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto, comprese quelle che non avevano sottoscritto il primo contratto nazionale, si trovo' nella necessita' di chiarire che queste ultime, di cui sarebbe stato apprezzato il contributo, non avrebbero tuttavia potuto firmare il contratto decentrato, stante l'orientamento in tal senso espresso dell'ARAN. In quella sede il sindacato SNALS, a differenza delle altre organizzazioni non firmatarie, ritenne di abbandonare la seduta, autoescludendosi dalla discussione sui documenti oggetto di contrattazione. Si ritiene, comunque, di aggiungere che, a seguito dell'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR del Lazio in data 14 febbraio 1996, questo Ministero, con circolare telegrafica n. 78 del 15.2.1996, ha ammesso alla contrattazione decentrata anche le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto. Quanto, infine, al significato della circolare n. 322 del 6.10.1995, si chiarisce che con la stessa l'Amministrazione non ha inteso perseguire altro fine se non quello di precisare che iniziative referendarie, quali quella promossa dallo SNALS e regolarmente prevista dall'articolo 21 della legge 20.5.1970 n.300 (richiamato dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 29 del 1993) rivestono natura meramente privatistica e non possono, di conseguenza, investire, in alcun modo, la competenza e la responsabilita' dei capi di istituto. Il citato articolo 21 impone infatti all'amministrazione soltanto l'obbligo di consentire lo svolgimento, al di fuori dell'orario di lavoro, di referendum su materie inerenti all'attivita' sindacale, indetti dalle varie organizzazioni ed ai quali hanno diritto di partecipare tutti i dipendenti appartenenti all'unita' scolastica e alla categoria interessata. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.