Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00001 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CCD-CDU) in data 19960509
Al Ministro del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che: la CO.P.R.A. Soc. Coop. a r.l. di Calisese di Cesena (Forli') ha richiesto in data 22 gennaio 1996 al Ministero del commercio estero - Direzione generale importazione-esportazione - direzione II, la proroga o l'annullamento parziale del titolo esportazione n. IT 056497 rilasciato in data 18 ottobre 1995, a causa di problemi di ordine pubblico nella zona di Mostar, che impedivano al cliente bosniaco di ritirare e distribuire la merce; il Ministero del commercio estero ha negato la concessione della proroga -: quali siano i motivi per i quali non sono state riconosciute le cause di forza maggiore per la proroga e quali provvedimenti intenda adottare perche' esse vengano riconosciute. (4-00001)
Relativamente a quanto richiesto dalla S.V. si rileva che l'istanza della Societa' CO.PRA, tendente ad ottenere la proroga del certificato di esportazione per tonn. 160 di uova con destinazione Bosnia-Erzegovina, adducendo causa di forza maggiore, non puo' essere accolta in quanto la clausola relativa alla "forza maggiore" non e' considerata nel diritto comunitario come uno dei principi generali, applicabili anche in assenza di una disposizione specifica. Inoltre la Corte di giustizia dell'U.E., nel pronunciarsi sulla interpretazione della nozione di "forza maggiore" del diritto agrario europeo, ha comunque previsto l'obbligo, da parte dell'operatore, di premunirsi contro le conseguenze della circostanza, prendendo ogni misura opportuna e in caso di anomalia come nella fattispecie in esame, di trovare un'altra destinazione per la merce, nei termini previsti dalla normativa. Tale giurisprudenza della Corte di giustizia e' riportata nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione relativa alla "forza maggiore" del diritto agrario europeo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 259/10 del 6.10.1988). Infatti il titolare del certificato di esportazione rilasciato senza destinazione obbligatoria, cosi' come prescrive il regolamento CE n. 1371/95 della Commissione delle Comunita' europee del 16 giugno 1995, recante le modalita' d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova e quindi utilizzabile per l'esportazione del prodotto verso qualunque Paese terzo, avrebbe dovuto dimostrare, nei termini di validita' del certificato, di non essere stato in grado di collocare la merce su altri mercati, ovvero di aver almeno tentato di trovare una destinazione alternativa. Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras