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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00062 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960509

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'INAIL e' un ente pubblico che gestisce l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; la disciplina giuridica della materia e' contenuta in via esclusiva nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 1124; il finanziamento di tale assicurazione e' garantito mediante premi a carico dei datori di lavoro; le imprese vengono classificate dall'INAIL in base all'attivita' svolta da ognuna; ad ogni attivita' e' applicata una tariffa di premio che viene pagato ogni anno in forma anticipata (entro il 20 febbraio) con successivo conguaglio; l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 dispone che la tariffa dei premi deve essere determinata in modo da comprendere l'onere finanziario corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione; i tassi indicati per ciascuna voce di lavorazione possono subire nel corso del rapporto assicurativo una diminuzione o un aumento in relazione all'andamento infortunistico aziendale nell'ultimo triennio di assicurazione; l'oscillazione del tasso ha come punto di partenza il "bilancio di posizione assicurativa", che e' il prospetto degli oneri sostenuti dall'Istituto per infortuni e malattie (costo prestazioni sanitarie ed economiche) e delle retribuzioni denunciate annualmente dal datore di lavoro in tale periodo di tempo; la Confartigianato di Cesena, essendosi accorta che l'INAIL ha applicato aumenti di tasso rispetto all'anno precedente anche in assenza di accadimenti infortunistici nel triennio di riferimento, ha chiesto spiegazioni ad un funzionario dell'Istituto, che ha spiegato che tale aumento e' stato previsto a copertura dei costi gestionali dell'INAIL; i riferimenti legislativi appaiono di ardua interpretazione: forse la legittimita' di questi aumenti e' da ravvisare nell'articolo 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1988, quando fa riferimento al calcolo degli oneri da effettuarsi in base a "valori medi desunti dai bilanci consuntivi dell'INAIL", oppure nell'articolo 20 del medesimo decreto ministriale, quando indica che il tasso specifico aziendale e' quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni ed e' calcolato su basi statistiche-economiche; nonostante gli approfondimenti effettuati, non si comprende se l'Istituto sia legittimato ad applicare questi aumenti e, in ogni caso, appare evidente che i rapporti tra un istituto assicuratore ed il proprio assicurato dovrebbero essere piu' trasparenti; molti interessati hanno deciso di proporre ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL con la speranza di ottenere risposte chiare e certe -: se, ed in base a quali chiari riferimenti normativi, l'INAIL abbia o meno applicato gli aumenti di cui sopra e quali iniziative urgenti intenda adottare al riguardo. (4-00062)

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente quanto segue. Come e' noto, la copertura finanziaria delle prestazioni erogate dall'INAIL nei confronti dei lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, viene realizzata mediante il pagamento, ad esclusivo carico del datore di lavoro, di un "premio assicurativo". Il premio risulta articolato in funzione di uno specifico strumento assicurativo, la c.d. "Tariffa dei premi", approvata con decreto ministeriale 18/6/88, che suddivide, in base ad una classificazione tecnica, le lavorazioni rischiose applicando a ciascuna di esse il relativo tasso di premio, nella misura corrispondente al rischio medio nazionale della lavorazione indicata. Il tasso medio nazionale e' costituito dal rapporto tra l'ammontare complessivo degli oneri finanziari sostenuti dalla gestione assicurativa in relazione ad una determinata lavorazione e l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate, nello stesso periodo, alle persone addette a tale lavorazione e comprese nell'area di tutela assicurativa. La corrispondenza dei suddetti elementi e', altresi', evidenziata nel combinato disposto degli articoli 6 e 20 del Decreto ministeriale citato ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale. Per quanto concerne la rilevazione delle retribuzioni, l'Istituto ha precisato che le stesse vengono desunte dalle denunce salariali annualmente presentate dai datori di lavoro. Piu' complesso risulta il calcolo degli oneri assicurativi, nei quali devono essere considerati sia quelli relativi alle prestazioni che l'Istituto e' tenuto ad erogare nel periodo statistico di osservazione, sia le percentuali afferenti alla copertura delle prestazioni integrative dell'assicurazione, delle spese generali, dei contributi obbligatori e degli oneri previsti per i casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da definire. Inoltre, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attivita' assicurata, lo stesso tasso medio e' suscettibile, ogni due anni, di una oscillazione in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento infortunistico dell'azienda, quale risulta dal tasso specifico aziendale. In effetti la maggior parte delle Aziende usufruisce di uno sconto sul tasso di tariffa vigente. In merito, poi, alla determinazione dell'oscillazione, l'INAIL ha precisato che la stessa e' composta di due parti. La prima, applicata in base al numero di operai-anno, e' determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa parte della differenza fra detto tasso e il tasso specifico aziendale. La seconda, divisa in tre fasce pari al 5, al 10 per cento e al 15 per cento, viene invece calcolata in base all'entita' dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa. Tutto cio' premesso, l'INAIL ha specificato che, per l'anno 1995, a fronte di un tasso medio di tariffa (ossia quello che le aziende avrebbero dovuto corrispondere senza l'applicazione del "bonus" riconosciuto dall'Istituto) pari al 31,53 per mille delle retribuzioni assicurate, i datori di lavoro hanno pagato sulla base di un tasso del 27,07 per mille, usufruendo mediamente di uno sconto del 14,15 per cento. Nel 1996 ai datori di lavoro e' stato, invece, richiesto, in sede di autoliquidazione, un tasso medio di tariffa del 27,12 per mille, il cui aumento, rispetto all'anno precedente, peraltro di lieve entita' (+0,185 per cento), trova giustificazione in un maggior peso degli oneri assicurativi indiretti (contributo al fondo sanitario nazionale, contribuzione ex ENPI ed ex ENAOLI, prestazioni integrative, quota rivalutazione delle rendite ecc.). Tale incremento ha inciso in maniera particolare sulle piccole aziende che non presentavano infortuni e che, pertanto, non possono usufruire dello sconto massimo (15 per cento) previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 1988, in ragione dell'osservanza delle norme di prevenzione e igiene del lavoro. Tuttavia, proprio al fine di tutelare gli interessi di quei datori di lavoro le cui aziende risultassero non aver subito infortuni nel triennio di osservazione, lo stesso articolo 20, comma 4, consente, nei casi in cui la riduzione concessa non sia la massima, di effettuare comunque richiesta motivata all'Istituto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del tasso applicato, al fine di ottenere l'agevolazione nella misura massima suindicata. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
Cronologia
domenica 21 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono le elezioni politiche. 40.401.774 elettori (affluenza 82,88 % degli aventi diritto) si recano alle urne.

giovedì 9 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    In Parlamento si svolge la prima seduta della XIII legislatura. Al Senato è eletto Presidente, al secondo scrutinio, Nicola Mancino (PPI), con 178 voti su 314 votanti.

venerdì 10 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera è eletto Presidente, alla quarta votazione, Luciano Violante (SD- U), con 316 voti su 609 votanti.