Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00082 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960509
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: lo Snals, il piu' rappresentativo sindacato della scuola, ha promosso un referendum "personale" e "diretto" fra tutti gli operatori scolastici in ordine al contratto; stanno affluendo, nonostante i tentativi di intralciare e fuorviare il corretto svolgimento della consultazione da parte delle organizzazioni confederali e, in casi che si stanno individuando, da parte dell'amministrazione periferica, risposte che verranno rigorosamente vagliate e ufficializzate -: quali risposte il Governo si riservi di dare, quando il risultato referendario risultasse ampiamente negativo per il contratto sottoscritto, in forme che vengono stimate illegittime, dai sindacati confederali. (4-00082)
Per quanto riguarda l'interrogazione in oggetto, si deve far presente che l'unica vicenda referendaria di cui l'ARAN ha avuto notizia riguarda un'iniziativa assunta dallo SNALS nel settembre 1995. Si tratta pertanto di una vicenda ormai non piu' attuale. E' comunque da precisare che l'efficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro va valutata alla stregua delle apposite disposizioni per essi dettate dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Da tali norme risulta che gli effetti dei contratti si producono con la sottoscrizione definitiva del testo concordato, cui si puo' procedere una volta intervenuta la relativa autorizzazione da parte del Governo. Perfezionato il predetto iter, non appare possibile procedere ne' alla modifica delle clausole contrattuali ne' al rinnovo di esse, se non alla scadenza che lo stesso contratto si e' dato. In effetti, come si puo' evincere dall'articolo 2, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto per il comparto del personale della scuola il 4 agosto 1995, il contratto stesso viene addirittura tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora, alla sua scadenza, non vi sia formale disdetta da una delle parti firmatarie. La sola possibilita' di intervenire, nel corso della vigenza contrattuale, e' data dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 29, che prevede l'eventualita' di un accordo di interpretazione autentica sul significato di clausole che risultino controverse, accordo che puo' essere peraltro promosso esclusivamente dalle parti che hanno sottoscritto il contratto stesso. Quanto sopra non esclude ovviamente l'ipotesi della rimozione di clausole per le quali pronunce giurisdizionali abbiano dichiarato illegittima l'autorizzazione governativa per la parte che le concerne. In proposito l'unica sentenza sinora intervenuta - quella del 20 marzo 1996 n. 1172 della Sezione III bis del TAR del Lazio - ha ritenuto nulle le sole clausole contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 38 e quelle contenute nell'articolo 39 del predetto contratto, riconoscendo invece la piena legittimita' di tutte le altre. Chiarito siffatto quadro giuridico e normativo, appare evidente che non risulta praticabile l'ipotesi di un rinnovo contrattuale prima della scadenza prevista sulla base dei risultati di un referendum organizzato da un sindacato che, fra l'altro, non ha ritenuto di sottoscrivere il contratto e che, quindi, e' privo persino della potesta' di disdetta, la quale puo' essere esercitata, in ogni caso, come si e' gia' visto soltanto alla scadenza dell'attuale quadriennio 1994-97.