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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00081 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960509

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: valutazioni autorevoli in sede tecnica sottolineano che parti significative del contratto per il personale della scuola violano i presupposti essenziali della liberta' di insegnamento tutelata dall'articolo 33 della Costituzione; lo Snals, per la sua responsabilita' di sindacato maggiormente rappresentativo del mondo della scuola, ha impugnato in sede giurisdizionale quelle parti del contratto che entrano in conflitto con lo spirito e la lettera della Carta fondamentale -: quali urgenti provvedimenti il Governo intenda assumere finalizzati ad approfondire ed eventualmente riaprire una trattativa che elimini le ragioni di un contenzioso cosi' delicato e grave. (4-00081)

Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si segnala che alcune parti del contratto del comparto scuola violerebbero, secondo "autorevoli valutazioni" i presupposti essenziali della liberta' di insegnamento tutelata dall'articolo 33 della Costituzione, motivo per il quale sono state impugnate in sede giurisdizionale da parte del sindacato SNALS. Al riguardo si chiarisce che, a parziale accoglimento del gravame preposto dal suddetto sindacato, il TAR del Lazio, con decisione n. 1172/96 del 20.3.1996, ha in effetti annullato l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto in questione solo limitatamente a quelle disposizioni (contenute nell'articolo 38, commi 4 e 5 e nell'articolo 39) che, con riferimento al la dimensione collegiale della funzione docente, prevedono l'obbligo di elaborare, attivare e verificare il progetto d'istituto. Al riguardo si chiarisce altresi' come la decisione in parola che ha peraltro respinto tutti gli altri motivi di gravame afferenti alle disposizioni contrattuali piu' direttamente incisive sul rapporto di lavoro - sia motivata, per i punti oggetto di annullamento, esclusivamente dalla rilevata necessita' di una disciplina pubblicistica della materia - mediante cioe' leggi o regolamenti - e prescinda pertanto da qualsiasi valutazione di merito circa il contenuto eventualmente lesivo delle stesse disposizioni rispetto al principio della liberta' di insegnamento. Il TAR ha infatti testualmente precisato, nella motivazione della sentenza, che "e' nulla la clausola che preveda di disciplinare aspetti strettamente connessi con la liberta' di insegnamento e con l'autonomia professionale, anche se in concreto non vi sia stata lesione di tali valori". Per converso il predetto TAR ha precisato che l'affermazione secondo cui "una materia non puo' essere regolamentata dal contratto collettivo non significa che la stessa non possa poi essere disciplinata (magari con gli stessi contenuti della clausola indebitamente apposita) dalle parti pubblicistiche". Tanto premesso e tenuto conto che il contratto e' stato sottoscritto, come e' noto, dall'Aran e non da questa Amministrazione, si precisa che l'effettiva attuazione della decisione stessa - fino alla sua eventuale riforma in appello, qualora verra' ravvisata l'opportunita' dell'impugnativa - va ricondotta alla caducazione delle sole norme sopra richiamate e non all'intero impianto contrattuale. Si rileva inoltre che le attivita' di programmazione educativa e didattica - proprio per il principio invocato dal TAR - trovano il proprio legittimo fondamento in tutte le pregresse disposizioni legislative che disciplinano in sede pubblicistica la programmazione dell'attivita' educativa e didattica, con particolare riguardo agli artt. 5, 7 e 395 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Continuano altresi' ad applicarsi, non avendo esaurito la loro efficacia per effetto della dichiarata nullita' delle norme contrattuali sopraindicate, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, che disciplinano le modalita' di programmazione didattico-educativa, anche di natura collegiale. Premesso, infine, che ogni possibile iniziativa, in ordine all'eventuale riapertura della procedura contrattuale non puo' che essere rimessa alle determinazioni del Ministro della Funzione Pubblica, nella sua duplice veste di organo vigilante dell'attivita' dell'ARAN e di organo coordinatore di tutta la normativa sul pubblico impiego, si aggiunge che, intanto, opportune istruzioni sulla questione sono state fornite agli operatori scolastici periferici con la circolare n. 304 del 1.7.1996, di cui ad ogni buon fine si allega copia. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
Cronologia
domenica 21 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono le elezioni politiche. 40.401.774 elettori (affluenza 82,88 % degli aventi diritto) si recano alle urne.

giovedì 9 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    In Parlamento si svolge la prima seduta della XIII legislatura. Al Senato è eletto Presidente, al secondo scrutinio, Nicola Mancino (PPI), con 178 voti su 314 votanti.

venerdì 10 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera è eletto Presidente, alla quarta votazione, Luciano Violante (SD- U), con 316 voti su 609 votanti.