Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00088 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960509
Al Ministro della difesa. - Per conoscere: quali siano i motivi per i quali, nel predisporre il piano dei richiami in servizio, sia stato disposto o ci si preparerebbe, a quanto risulta all'interrogante, a disporre il congedamento dei marescialli e degli appuntati delle classi 1937 e 1938, creando in tal modo una ingiustificata disparita' con quanto previsto per i sottufficiali della guardia di finanza, della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, e cio' in difformita' con i princi'pi di parita' normativa ed economica tra i vari Corpi di polizia sanciti con la sentenza n. 277/91 della Corte costituzionale. (4-00088)
In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si osserva che l'istituto del richiamo in servizio del personale militare e' compiutamente disciplinato da varie disposizioni di legge che ne prevedono la programmazione, la pianificazione e la durata (articolo 47 legge 31 luglio 1954, n. 599; artt. 44 e 45 legge 10 maggio 1983, n. 212, articolo 10 legge 1^ febbraio 1989, n. 53). Si precisa al riguardo che il Ministero del tesoro ha piu' volte rappresentato la necessita' di ridurre il ricorso al suddetto provvedimento - da configurare come istituto di carattere eccezionale - ai fini del contenimento della spesa pubblica. Tale necessita' e' pienamente condivisa dalla Difesa che ha, conseguentemente, adottato ogni idonea misura correttiva volta a limitare il richiamo dall'ausiliaria del proprio personale esclusivamente ai casi per i quali non e' stato possibile individuare soluzioni alternative. Quanto ai richiami dei carabinieri, per esigenze dell'Arma non altrimenti soddisfacibili, essi non possono implicare alcun "confronto" - in nome della parita' normativa - con le altre Forze di polizia, perche' il richiamo, come istituto eccezionale, serve a sopperire mirate carenze organiche ovviamente diverse tra le varie Forze dell'ordine. Si precisa, comunque, che nell'anno 1996 sono stati richiamati 1612 sottufficiali dei carabinieri (1175 ispettori e 437 sovrintendenti) delle classi dal 1936 al 1940. In particolare i richiamati della classe 1937 sono stati 257 (165 ispettori e 92 sovrintendenti) e quelli della classe 1938 sono stati 370 (234 ispettori e 136 sovrintendenti). In merito, infine, all'asserito contrasto tra i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 277/1991 e l'operato della Difesa, si fa presente che la sentenza ha semplicemente dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 43, comma 17^, della legge 1^ aprile 1981 n. 121, della tabella C e della nota in calce alla tabella, nella parte in cui, ai fini dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, non includono le qualifiche degli ispettori di polizia di Stato, cosi' omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma. Come evidenziato dal medesimo Giudice costituzionale, deve considerarsi un errato presupposto quello di ritenere che con tale sentenza si sia verificata, automaticamente, la piena equiparazione, anche economica, secondo l'omogeneita' delle funzioni, tra le diverse Forze dell'ordine. Il Ministro della difesa: Andreatta.