Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00016 presentata da CAVERI LUCIANO EMILIO (MISTO) in data 19960509
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: recenti sentenze della Corte Costituzionale stabiliscono l'incompatibilita' per un giudice di far parte del collegio giudicante in un processo a carico di un imputato, quando questo stesso giudice, abbia firmato come GIP una custodia cautelare o abbia fatto parte del Tribunale della liberta' che ha esaminato il ricorso dello stesso imputato; questa decisione paralizza il lavoro nei piccoli Tribunali, quali ad esempio il Tribunale di Aosta -: quali misure intenda assumere il Governo per assicurare una piena funzionalita' dei Tribunali piu' piccoli; se si intendano intraprendere azioni precise per consentire uno spedito funzionamento del Tribunale di Aosta. (4-00016)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. La sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996 ha determinato una situazione di incompatibilita' per i giudici del tribunale del riesame. Successivamente le sentenze n. 155 del 20 maggio 1996 e n. 371 del 2 novembre 1996 hanno esteso i casi di incompatibilita' ai Gip che abbiano comunque deciso sulla liberta' personale dell'indagato ed ai giudici dibattimentali che abbiano gia' esaminato una posizione processuale connessa a quella sottoposta al loro giudizio. Per le difficolta' specificamente sorte con riferimento all'attivita' del tribunale per il riesame, il Governo ha emanato un decreto legge in data 10.5.95, reiterato ancora fino all'ottobre dello scorso anno (d.l. 23.10.96 n. 553), ed ha presentato un disegno di legge volto a concentrare le funzioni di riesame presso il tribunale capoluogo di corte di appello, o sezione distaccata di corte. Il provvedimento e' oggi legge dello Stato e rappresenta una risposta adeguata alle difficolta' in questione. Piu' complessa appare la problematica connessa alle incompatibilita' che nascono per i giudici dal disposto delle citate sentenze n. 155 e 371. In effetti, per le ridotte dimensioni di organico, molti tribunali non sono in grado di far fronte alle incompatibilita' che possono verificarsi in via ordinaria per i giudici delle indagini preliminari (che dopo avere emesso una decisione sulla liberta' dell'indagato non possono piu' seguire il processo tanto in sede di udienza preliminare quanto di eventuale udienza dibattimentale) e possono altresi' determinarsi in casi particolari (ma non infrequenti e non prevedibili) per i giudici del dibattimento. Tale situazione comporta una perenne situazione di rischio e quindi di disfunzione per tutti i tribunali che non abbiano in organico e presenti almeno 8-10 giudici. Comunque, gia' un numero di 8-10 giudici presuppone il ricorso ai giudici civili in caso di incompatibilita' verificatasi in sede dibattimentale. Alla incompatibilita' del GIP puo' rispondersi, in via ordinaria, con un organico di almeno 5 giudici penali. In conclusione, nei tribunali che hanno in organico non piu' di 5 giudici (in totale 16) si versa in una situazione di perenne emergenza e anche i numerosi tribunali con organico inferiore alle 10 unita' (in totale 54) possono trovarsi in condizione di rispondere alle esigenze solo ricorrendo ai giudici civili. Anche per far fronte a tale genere di problemi questo Ministero ha presentato il noto progetto per la creazione del giudice unico di primo grado e sta valutando l'opportunita' di dare corso ad una riforma transitoria che consenta di operare tabellarmente su base provinciale e non piu' soltanto nell'ambito di ciascun ufficio. Sarebbe, invece, impossibile ipotizzare un generalizzato aumento degli organici dei tribunali, attesi - tra l'altro - i vincoli normativi e di bilancio esistenti ed il numero elevato dei posti da istituire solo per far fronte alle esigenze qui esaminate. Si soggiunge che e' in corso di elaborazione un progetto di riforma che prevede la razionalizzazione degli organici dei magistrati e la definizione di un organico di riserva che faccia fronte alle carenze temporanee e ad esigenze non prevedibili. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.