Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00177 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960515
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il regio decreto-legge 1938, n. 1933, all'articolo 39, comma 2, prevede che possano essere istituite con legge speciale, su proposta del Ministro delle finanze, lotterie e tombole nazionali; il monumento Arena della citta' di Verona, noto in tutto il mondo, celebre anche per le stagioni liriche che si celebrano in esso ogni estate, ha urgentissima necessita' di lavori di manutenzione straordinaria che, per il loro importo, non possono essere eseguiti dal comune di Verona; l'amministrazione statale ha manifestato la propria indisponibilita' a supplire a tale indisponibilita' economica del comune scaligero; una soluzione per reperire in tempi rapidi fondi necessari per tali opere di manutenzione, ammontanti ad oltre trenta miliardi, potrebbe essere la istituzione di una lotteria nazionale, il cui ricavato potrebbe per l'appunto essere finalizzato a tali opere di straordinaria manutenzione del prezioso bene -: se non intenda proporre immediatamente una legge speciale volta ad istituire tale lotteria nazionale, che potrebbe essere attuata con la formula del " gratta e vinci ". (4-00177)
Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, in considerazione dell'urgente necessita' di lavori di manutenzione di cui necessita l'Arena di Verona - lavori la cui esecuzione determinerebbe un costo stimato in oltre trenta miliardi, di cui non puo' farsi carico l'Amministrazione comunale ne', allo stato, l'Amministrazione statale - ed atteso che il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, in materia di lotterie, prevede la possibilita' di istituire con legge speciale, su proposta del Ministro delle finanze, lotterie e tombole nazionali, chiede di conoscere se non si ritenga opportuno proporre al piu' presto apposita legge allo scopo di istituire una lotteria nazionale suggerendone l'attuazione con le modalita' delle lotterie ad estrazione istantanea), finalizzata al reperimento dei fondi per i lavori suddetti. In proposito, appare opportuno evidenziare che l'istituzione delle lotterie nazionali e' attualmente disciplinata dalle disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, (cosi' come modificate dalla legge 26 marzo 1990, n. 62). Tale disciplina autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, e delinea le modalita' di individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie medesime (in particolare, deve tenersi conto della rilevanza nazionale o internazionale delle manifestazioni, del collegamento delle stesse con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali, nonche' avvenimenti sportivi; va assicurata, al contempo una equilibrata ripartizione geografica ed un'equa rappresentanza delle diverse tipologie). Inoltre, qualora le manifestazioni siano organizzate dai comuni, una quota pari ad un terzo degli utili conseguiti va devoluta agli stessi, con il vincolo dell'utilizzo per "..il perseguimento dl finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale..", giusta l'articolo 3 della citata legge n. 722 del 1955. Tali ultime disposizioni sembrano perfettamente attagliarsi alla questione sollevata, stante l'alto pregio artistico rivestito dall'Arena di Verona. Pertanto, in considerazione della rilevante esigenza segnalata, che appare pienamente condivisibile, si ritiene di poter valutare con la massima sensibilita', in sede di adozione del decreto ministeriale annuale, l'ipotesi di effettuare l'auspicata lotteria. Si rammenta, al riguardo, che incombe all'amministrazione comunale interessata l'individuazione preventiva della manifestazione (di cui poi dovra' curare l'organizzazione) che intende proporre per l'abbinamento alla lotteria medesima. Si rappresenta, infine, che non si ritiene di poter adottare, nel caso di specie, la formula della lotteria ad estrazione istantanea, poiche' secondo la normativa vigente (articolo 6 della richiamata legge n. 62 del 1990, e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183) non vi e' alcuna possibilita' di collegamento a specifiche manifestazioni, ne', tantomeno, la possibilita' di devolvere quota degli utili ai comuni o a qualsivoglia altro soggetto, stante la destinazione per intero all'Erario. E' comunque il caso di far presente che il Ministero dei beni culturali ed ambientali sta valutando l'opportunita' di organizzare iniziative volte al recupero di beni di interesse artistico culturale, che necessitano di opere di straordinaria manutenzione. Il Ministro delle finanze: Visco.