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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00113 presentata da NAPPI GIANFRANCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960515

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 249 del 10 luglio 1989 prevedeva l'inserimento nella graduatoria per soli titoli (doppio canale di reclutamento) a posti di sostegno di scuola elementare solo col possesso del titolo di specializzazione e 360 giorni di servizio (si prescindeva dal requisito del superamento di un precedente concorso); nel 1991, continuando a pensare giustamente che il titolo di specializzazione fosse da ritenersi pienamente abilitante, si decise ancora la possibilita' di accedere alla graduatoria per soli titoli a quanti, anche successivamente al 1989, avevano conseguito tale titolo. Gia' in quel momento fu perpetrata una palese ingiustizia nei confronti di chi, avendo gia' nel 1989 il titolo di specializzazione, non ebbe la possibilita' di inserirsi, pur avendo maturato ormai i famosi 360 giorni tutti su posti di sostegno; nel 1993, in seguito all'aggiornamento (e non alla compilazione di nuove graduatorie), per l'inserimento nella graduatoria del doppio canale il titolo di specializzazione non fu piu' ritenuto abilitante e, pertanto, furono usati due pesi e due misure; si trovarono infatti inseriti docenti sprovvisti di superamento di concorso ed immessi in ruolo col solo titolo di specializzazione; furono invece esclusi dalla stessa graduatoria e nello stesso periodo quanti, pur in possesso di titolo di specializzazione, erano sprovvisti da superamento di concorso; la legge finanziaria per il 1996, ha previsto corsi abilitanti speciali per docenti di scuola materna e secondaria, escludendo i docenti di scuola elementare, colpevoli di possedere un diploma gia' di per se' abilitante; poiche' gli ultimi concorsi riservati per la scuola elementare furono banditi, nel lontano 1990, insieme a quelli riservati della scuola materna, con ordinanze ministeriali nn. 92 e 98, tanti, moltissimi insegnanti elementari, di sostegno e non, che in tutti questi anni hanno maturato servizio alle dipendenze dello Stato, si vedono esclusa ogni possibilita', anche futura, di immissione in questa graduatoria menzionata; se non ritenga che pari opportunita' di accesso nelle graduatorie speciali debba essere data anche agli insegnanti elementari, ed in particolare a quelli in possesso di specializzazione per alunni portatori di handicap, visto che a tutt'oggi non e' stata riconosciuta la continuita' didattica per tali docenti (cosa, tra l'altro, gia' avvenuta da diverso tempo per gli insegnanti di religione). (4-00113)

Con riferimento all' interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, in passato, solo speciali disposizioni legislative - che hanno ormai esaurito la propria efficacia - hanno eccezionalmente consentito l'ammissione alle procedure concorsuali, finalizzate all'immissione in ruolo per l'assegnazione a posti di sostegno, di docenti in possesso del solo titolo di specializzazione congiunto con una determinata anzianita' di servizio. Tra le anzidette disposizioni si ricordano, in particolare, l'articolo 8, ultiuio comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 e l'articolo 11, comma, della legge n. 417 del 1989, (di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989); quest'uitimo articolo ha disposto, in effetti, che ai concorsi per soli titoli a posti di sostegno nella scuola primaria (c.d. doppio canale) fossero ammessi, in sede di prima applicazione, gli insegnanti elementari in possesso del solo titolo di specializzazione e della prescritta anzianita' di servizio, indipendentemente dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami. Premesso pertanto che alle disposizioni sopra ricordate e' gia' stata data puntuale attuazione, al momento questo Ministero non puo' non tener conto della normativa vigente - contenuta nell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994 - la quale consente l'accesso ai concorsi per soli titoli a posti di insegnamento nella scuola elementare soltanto a quei candidati che, alla data di emanazione del relativo bando, abbiano gia' superato un concorso per esami e titoli per l'immissione nei ruoli di detta scuola ovvero il concorso speciale per soli esami, bandito con O.M. n. 92 del 5 aprile 1990, e che abbiano maturato, nel triennio precedente all'emanazione del bando, un servizio effettivo pari ad almeno, 360 giorni. Premesso inoltre che il recente decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure per il risanamento della finanza pubblica) all'articolo 3, comma 5, ha fatto venir meno la copertura finanziaria per l'attivazione dei corsi abilitanti previsti dalla legge n. 549 del 1995 e di cui e' cenno nell'interrogazione, si osserva che la lamentata limitazione dei predetti corsi ai soli docenti delle scuole secondarie e materne era stata dettata dall'esigenza di consentire agli stessi docenti - in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non e' stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali - bandito con decreto ministeriale del 20 ottobre 1994 - risulta essersi concluso in tutte le province entro il 30 agosto 1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1^ settembre 1995. Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unita') sono legittimati a chiedere - a norma di quanto stabilito dal. quarto comma dell' articolo n. 401 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 - l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28 marzo 1996. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
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