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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00180 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960515

Per sapere - premesso che: come e' noto, l'art. 2-quinquies del decreto-legge 564/1994, convertito con modificazioni, nella legge 656/1994, intitolato "Chiusura delle liti fiscali pendenti", era stato adottato dal legislatore con il duplice scopo di eliminare il cosiddetto "contenzioso minore", che soffocava e soffoca tuttora le varie Commissioni tributarie - di ogni ordine e grado - e di garantire allo Stato l'introito certo di lire 150.000, se la lite era di importo fino a lire 2.000.000, ovvero il 10 per cento del valore della lite, se questa era di importo superiore a lire 2.000.000, ma non superiore a lire 20.000.000, con esclusione di interessi, penali e soprattasse; numerosi sono stati i contribuenti che entro il termine originario del 31 marzo 1995, successivamente prorogato al 31 luglio 1995, hanno presentato agli Uffici del registro la relativa domanda di definizione delle liti pendenti, corredata dalla attestazione di versamento tramite banca; senonche', come e' stato segnalato da piu' parti, gli Uffici del registro non riterrebbero accettabili dette domande di definizione per le controversie pendenti ed insorte a seguito di avvisi di liquidazione notificati ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, ed i cui attestati di rendita emessi dagli Uffici tecnici erariali risultano regolarmente impugnati avanti alle varie Commissioni tributarie, ed altresi' per tutti gli altri atti di imposizioni emessi dagli Uffici del registro, concernenti imposte complementari o supplettive, non dipendenti da accertamenti di maggior valore; cio' e' motivo di notevoli lamentele da parte di quei contribuenti, e non sono pochi, che hanno richiesto la definizione ai sensi dell'art. 2-quinquies della legge 656/1994, che hanno effettuato il relativo versamento, e che - ora - si vedono denegata la possibilita' di fruire della legge in parola, pur ritenendo esistere pienamente i presupposti per la sua applicazione; al riguardo, si ritiene che le ordinate proteste fin qui sollevate dai contribuenti siano legittime, in base alle considerazioni che si espongono di seguito: in merito alle controversie pendenti per avvisi di liquidazione emessi ai sensi della legge n. 154 del 1988, il Ministero delle finanze, con circolare n. 88/E del 24 marzo 1995, al punto 3.2) lettera C), ha diramato chiarimenti a tal riguardo, precisando che le liti fiscali relative ai casi in cui i contribuenti abbiano chiesto di avvalersi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, sono esclusi da tale tipo di definizione, nella considerazione che l'Ufficio non procede mai alla rettifica del valore dichiarato, ma si limita a richiedere le maggiori imposte derivanti dalla differenza tra il valore calcolato sulla base della nuova rendita catastale attribuita e quello dichiarato in atto dalle parti. Ma lo stesso ministero non ha forse considerato che le controversie instaurate avverso gli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici del registro ai sensi della legge 154/1988, il piu' delle volte sono state precedute da altri ricorsi proposti dagli stessi contribuenti avverso gli attestati di rendita comunicati dagli Uffici tecnici erariali, e, in altre circostanze, risulta addirittura che i predetti UU.TT.EE. non hanno mai provveduto a comunicare la rendita attribuita ai sensi della legge 154/1988 alle parti in atto, ma si sono limitati ad espletare la procedura solo nei confronti degli Uffici del registro, disattendendo, in tal modo, le chiare disposizioni di legge in materia. Nella realta', si verifica che le Commissioni tributarie di secondo grado sono orientate a rivedere, e, spesse volte, ad accogliere, le richieste documentate dei contribuenti, tendenti ad ottenere la revisione della rendita catastale attribuita dagli UU.TT.EE., i quali, per quanto si e' avuto modo di appurare, non propongono quasi mai appello avverso le diverse decisioni delle Commissioni tributarie, ancorche' favorevoli alle parti ricorrenti, anche perche' la rendita viene attribuita con il sistema meccanografico, cioe' con un metodo sicuramente opinabile, in quanto consiste nell'attribuzione automatica di un classamento calcolato sulla base dei dati contenuti in un dischetto fornito dal Ministero delle finanze. Tale metodo non tiene assolutamente conto delle reali, diverse ed effettive condizioni in cui versano gli immobili trasferiti, oggetto di richiesta di classamento, ed il risultato che si ottiene in tal modo viene contestato nella quasi maggioranza dei casi. Solo con un opportuno sopralluogo da parte dei funzionari degli UU.TT.EE. si riuscirebbe ad evitare gli errori che vengono compiuti "d'ufficio"; ma cio' non avviene. Si verifica, pertanto, che gli Uffici del registro possono anche vedere completamente annullata la pretesa fiscale avanzata con gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi della legge 154/1988, ogni qualvolta viene rivista la rendita catastale, direttamente dagli UU.TT.EE. o a seguito delle decisioni delle Commissioni tributarie, ovvero a seguito di riesame delle pratiche in conseguenza della richiesta di revisione presentata dagli intestatari dei beni. Per non parlare della assurda situazione che si verifica allorche'e', come sopra precisato, la rendita catastale non viene comunicata alle parti richiedenti. In tali casi, i contribuenti che si oppongono agli avvisi di liquidazione degli Uffici del registro eccepiscono la nullita' degli stessi per mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle disposizioni di cui alla legge 154/1988, invocata negli atti o nelle dichiarazioni. Per queste situazioni, e' quasi scontato un accoglimento dei ricorsi da parte delle Commissioni tributarie. Poiche' tali casi hanno creato un numero rilevante di controversie, il cui esito e' alquanto aleatorio per lo Stato, si renderebbe quindi necessario e conveniente far rientrare i ricorsi presentati avverso gli avvisi di liquidazione di specie fra le controversie ammesse alla definizione delle liti pendenti di cui alla legge in parola, anche per sanare eventuali irregolarita' nella procedura seguita dagli UU.TT.EE., considerato, comunque, che non era certamente intenzione del legislatore operarne la esclusione, in sede di formulazione della legge. Del resto, lo stesso ministero delle finanze, con la circolare n. 89/E del 14 giugno 1994, concernente la legge 30 dicembre 1991, n. 413, aveva ritenuto possibile l'applicazione della disposizione di cui all'art. 53, comma 2, della legge 413/1991, che prevedeva l'aumento del 25 per cento del valore dichiarato, anche quando in atto fosse stata richiesta l'attribuzione della rendita catastale ai sensi della legge 154/1988, ancorche' non notificata alle parti, al 30 settembre 1991. Lo stesso ministero basava le proprie istruzioni sulla considerazione che "... una siffatta controversia debba considerarsi di valutazione, in quanto la diversa quantificazione della base imponibile, sebbene non determinata mediante un accertamento diretto, da parte dell'Ufficio del registro, e' pur sempre legata strumentalmente ad accertamenti di fatto effettuati dall'UTE, cioe' all'esatta attribuzione della rendita catastale. A tale proposito, si ricorda che gia' si e' provveduto, con risoluzione ministeriale n. 3509191/92 del 17 dicembre 1992, a chiarire che il contenzioso sorto in materia, dando origine a controversie di valutazione, e' condonabile ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 413 del 1991". E' innegabile, sebbene con riferimento a due leggi ben distinte, ma emanate con lo stesso scopo, che il ministero delle finanze, con le due circolari sopra richiamate, ha espresso pareri opposti e dato interpretazioni diverse a situazioni concernenti controversie della stessa specie; per quanto riguarda poi le controversie per atti di imposizione concernenti l'imposta complementare o suppletiva - non dipendente da accertamento di maggior valore - le lamentele dei contribuenti sono piu' che legittime. Trattasi infatti di controversie insorte successivamente alla registrazione di atti o dichiarazioni e che investono questioni cosiddette "di diritto" e che il piu' delle volte "di diritto" non sono, trattandosi di comportamenti non uniformi tenuti dagli Uffici del registro, i quali, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ritenendo di operare nel pieno rispetto delle norme di legge, emettono atti impositivi per imposte complementari o supplettive che, a seguito del contenzioso instaurato regolarmente dai contribuenti, sfociatno, per la quasi totalita', in pronunzie sfavorevoli allo Stato emesse dalle varie Commissioni tributarie. Valga, uno per tutti, ma se ne potrebbero dettagliatamente indicare molti altri, l'esempio dei vari supplementi elevati dagli Uffici del registro in tema di agevolazioni della cosiddetta "prima casa", di cui alla legge 168/1982, in capo ai soggetti non residenti, al momento dell'atto, nel comune ove era situato l'immobile acquistato. Le varie pronunzie sfavorevoli all'Erario, rese - nel frattempo - dalle Commissioni tributarie e, per ultima, dalla Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 1896 del 15 febbraio 1992, hanno convinto ed indotto il ministero delle finanze ad abbandonare l'orientamento in precedenza impartito ai dipendenti Uffici del registro con circolare n. 29.09.1949 del 2 giugno 1982. Tale ravvvedimento e' pero' avvenuto con ben dieci anni di ritardo, e precisamente con circolare del 20 aprile 1993, e gli Uffici del registro, dopo aver dedicato parecchio tempo e personale (con i relativi costi che tale procedura rende necessari) per sostenere la tesi del ministero, hanno dovuto chiedere quasi scusa ai contribuenti-ricorrenti che si trovavano nella situazione in parola e che, con la circolare del 1993, si vedevano ora accogliere le proprie legittime ragioni. Cio' non costituisce un caso isolato e se ne potrebbero elencare anche degli altri, che in questa sede si omettono per brevita'. Per le controversie di specie e per le altre aventi per oggetto imposte complementari o suppletive, non collegate ad accertamento di maggior valore, sarebbe quindi piu' conveniente per lo Stato accettare le varie richieste di definizione ai sensi della legge in parola, che da una parte assicura una entrata certa, anche se minima, a favore dell'Erario, e, dall'altra, consente di sfoltire effettivamente il contenzioso pendente, che, altrimenti, rimarrebbe in vita con un'eccezione in piu' a favore dei contribuenti, e cioe' la mancata accettazione da parte degli Uffici del registro delle domande di definizione delle liti pendenti. E cio' non solo per ragioni di convenienza fiscale, ma perche' tali controversie di specie rientrano nelle disposizioni di legge sopra richiamate e non si intravvede il motivo che giustifica e legittima la loro esclusione. Quindi, se l'intento e lo scopo con il quale e' stata approvata la legge in parola, era quello di eliminare il cosiddetto "contenzioso minore", non si capisce perche' il ministero delle finanze ritenga di operare tutti quei "distinguo" contenuti nella circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, che produrranno l'effetto contrario rispetto a quello voluto dalla legge, e cioe' faranno solo "aumentare" il contenzioso minore gia' in essere avanti alle Commissioni tributarie. E' doveroso, quindi, che lo stesso ministero provveda a rettificare le istruzioni impartite agli Uffici del registro concernenti le materie sopra richiamate, e che, di fatto, costituiranno sicuramente un ostacolo insormontabile che aggravera' ancor di piu' il lavoro degli Uffici preposti, con ulteriori notevoli costi a carico dello Stato per entrate, non certe, ne' liquide, ne' esigibili -: alla luce di quanto sopra esposto, se non intenda in parte rettificare la circolare n. 88/E del 24 marzo 1995 e precisamente al punto 3.2), lettera c), includendo nella possibile definizione delle liti pendenti ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 656/1994, anche le controversie pendenti fino alla data del 31 dicembre 1994, in ogni stato e grado, concernenti avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici del registro ai sensi della citata legge 154/1988 e la rettifica del punto 1.4.1 della circolare n. 197/E del 30 novembre 1994, al fine di comprendere nella possibile definizione delle liti pendenti anche le controversie per atti impositivi concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamento di maggior valore. (4-00180)

Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver svolto talune considerazioni sull'applicazione dell'articolo 2 quinquies (chiusura delle liti fiscali pendenti) del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, in particolare con riferimento alle controversie insorte a seguito di avvisi di liquidazione emessi, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, in materia di imposta di registro, chiede di conoscere se l'Ammistrazione finanziaria non intenda rettificare talune circolari emanate per fornire chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni di cui alla normativa sopra citata. Cio' al fine di comprendere nella definizione delle liti pendenti anche le controversie per atti impositivi concernenti imposte complementari o suppletive, non dipendenti da accertamento di maggior valore. In particolare, la S.V. Onorevole sottolinea come, nei confronti di numerosi contribuenti che hanno presentato domanda di definizione delle liti pendenti, ai sensi del predetto articolo 2 quinquies, con riferimento alle cennate controversie, i competenti uffici del registro abbiano ritenuto inaccettabili tali domande. Al riguardo, e' il caso, preliminarmente, di svolgere taluni brevi cenni al quadro normativo cui ci si riferisce. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede l'applicazione del cosiddetto criterio di "valutazione automatica" degli immobili, consistente, in buona sostanza, nella determinazione del valore degli stessi mediante l'applicazione di un moltiplicatore alla loro rendita catastale. Con l'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 10, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si e' inteso estendere l'applicazione del predetto criterio di "valutazione automatica" anche ai fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, prevedendo, al momento dell'attribuzione della rendita da parte dell'Ufficio tecnico erariale, la liquidazione dell'imposta calcolata sulla differenza tra il valore cosi' determinato definitivamente e quello precedentemente dichiarato. Il citato articolo 12, nel prevedere l'estensione dell'ambito applicativo di tale meccanismo, ha prescritto specifici adempimenti per i contribuenti; in caso di omissione di tali adempimenti, i competenti Uffici del registro debbono procedere alla valutazione in base al valore venale dei beni, ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 52 del decreto n. 131 del 1986. In conseguenza, va dedotto che l'imposta liquidata e richiesta in forza delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto n. 70 del 1988 non puo' essere considerata alla stregua di un imposta complementare per maggior valore accertato, quale, per contro, puo' essere quella liquidata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 52 del decreto n. 131 del 1986. Tale principio e' adeguatamente supportato dalle considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in occasione di un parere reso nella materia che ci occupa, nonche' dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 463 del 19-26 ottobre 1995, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo il piu' volte richiamato articolo 12 della legge n. 154 del 1988. E' il caso di evidenziare che la questione di legittimita' era stata sollevata con riferimento alla mancata previsione della comunicazione al contribuente, da parte dell'Ufficio tecnico erariale, del certificato contenente l'attribuzione della rendita catastale. Il principio di che trattasi, peraltro, non e' contraddetto dalla circostanza, segnalata dalla S.V. Onorevole, che per le controversie in argomento fosse stata prevista la possibilita' di definizione agevolata mediante presentazione di istanza ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e delle istruzioni emanate con la circolare ministeriale n. 69/E del 14 giugno 1994. Al riguardo va infatti precisato come le norme della legge del 1991 in materia di definizione agevolata avessero un ambito di applicazione molto vasto (cio' e' confortato dal fatto che potevano essere oggetto di definizione, con modalita' particolari, anche atti per i quali non era stato ancora notificato avviso di accertamento), e concretizzassero, nelle intenzioni del legislatore, un vero e proprio provvedimento di condono. Infatti, nella stessa circolare n. 69/E, laddove venne chiarito che era ammessa la possibilita' di definire il rapporto tributario anche nell'ipotesi in cui "alla data del 30 settembre 1991, pur in presenza di regolare istanza - ex articolo 12 della legge n. 154 del 1988 - non fosse ancora stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta", fu ribadita la natura eccezionale della norma di cui all'articolo 53, comma 2, della legge n. 413 del 1991, norma di cui si intendeva comunque dare la piu' ampia applicazione. Lo stesso non puo' valere per la "ratio" ispiratrice della disciplina in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti, con la quale il legislatore non ha inteso introdurre una sanatoria generalizzata, ma ha voluto prevedere la possibilita' di definire solo alcuni tipi di controversie, in particolare quel le legate ad accertamenti di maggior valore, ovvero quelli di natura estimativa. V'e' da sottolineare, peraltro, che i chiarimenti forniti con le circolari di cui viene chiesta la rettifica vanno in senso perfettamente conforme al dettato normativo. Invero, il sopra richiamato articolo 2 quinquies del decreto n. 564 del 1994, nel disporre la possibilita' di definire le liti fiscali pendenti ed il loro limite di valore, chiarisce, al comma 4, che "il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e condominale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato", con cio' riferendosi evidentemente alla sola imposta complementare derivante da accertamento di maggior valore. Ulteriore argomento, a sostegno della impostazione assunta in merito all'inapplicabilita' dell'articolo 2 quinquies alle fattispecie in parola, e' dato rinvenire nella disposizione di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, laddove e' disposto che "restano comunque dovute le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate". Infatti, atteso che, in virtu' dell'articolo 56 del gia' citato decreto n. 131 del 1986, il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta per il maggior valore accertato o di imposta suppletiva, anche in presenza di gravame l'imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato - e quindi anche quella dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154 del 1988 - deve essere riscossa per intero, salvo il diritto al rimborso in caso di decisione favorevole della lite. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui si volessero ritenere definibili le controversie in esame ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato articolo 2 quinquies, ne scaturirebbe l'effetto aberrante di dover versare le somme previste per la chiusura delle liti fiscali, a seconda del valore della lite, oltre l'intera imposta liquidata. Parimenti deve concludersi per la fattispecie evidenziata a titolo esemplificativo nell'interrogazione, concernente le controversie insorte a seguito di decadenza da agevolazioni fiscali. Per quanto concerne infatti le agevolazioni previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, l'Amministrazione finanziaria aveva in un primo tempo adottato una determinata interpretazione, esplicitata dettagliatamente nella circolare 2 giugno 1982, n. 29/9/1449; successivamente, con la risoluzione ministeriale n. 300155 del 20 aprile 1993, si e' accolta la chiave di lettura fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1896 del 1992, impartendo istruzioni nel senso di abbandonare le controversie pendenti sulla questione (limitatamente all'applicazione della legge n. 168 del 1982, atteso che agevolazioni simili sono state introdotte con la legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del decreto n. 12 del 1985). Peraltro, ammettere alla definizione tali ultime controversie costituirebbe atteggiamento illogico nonche' fortemente scorretto da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiche' significherebbe richiedere ai contribuenti il pagamento delle somme previste per la chiusura delle liti con riferimento e procedimenti per i quali e' stato ritenuto opportuno disporre l'abbandono. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, non puo' che rappresentarsi, quindi, che non appare proponibile l'ipotesi di una rettifica delle circolari in argomento nel senso auspicato nell'interrogazione, essenzialmente poiche', come sopra esplicitato, ne conseguirebbe un'interpretazione contraria alla lettera della legge; per raggiungere gli obiettivi auspicati dalla S.V. Onorevole, in conclusione, potrebbe eventualmente procedersi soltanto mediante l'adozione di apposita previsione normativa, qualora la volonta' politica dovesse indirizzarsi in tal senso. E' comunque il caso di rammentare la disciplina di delega contenuta nel disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (c.d. collegato alla legge finanziaria per il 1997), volta ad un riordino in materia di imposta di registro, nonche', tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, prevista nello stesso provvedimento, per la semplificazione degli adempimenti formali, quello consistente nel la riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro con contestuale attribuzione al Dipartimento del territorio della gestione degli atti immobiliari. Per quanto concerne, infine, gli adempimenti degli Uffici tecnici erariali in sede di attribuzione delle rendite catastali, si fa presente che le numerosissime istanze presentate ai sensi del piu' volte citato articolo 12 del decreto n. 70 del 1988 hanno determinato un'ingente mole di lavoro presso gli uffici medesimi. L'Amministrazione finanziaria, in ottemperanza al disposto dell'articolo 11 del predetto decreto (che, nell'ottica di una semplificazione delle procedure di accatastamento delle unita' immobiliari urbane, prevede che il classamento delle stesse possa essere effettuato anche senza visita sopralluogo), ha di conseguenza individuato delle procedure di classamento automatico (DOCFA) che consentono, mediante un programma informatico in via di adozione presso tutti gli uffici preposti, la denuncia dei fabbricati a cura del contribuente, il quale puo' avvalersi di un tecnico abilitato. I risultati del classamento automatico vengono comunque controllati dai competenti uffici, i quali sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto classamento. In considerazione dell'elevato numero di unita' immobiliari soggette a tale procedura, gli uffici possono procedere alla notificazione in oggetto mediante pubblicazione nei locali comunali, ai sensi dell'integrazione ministeriale all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, formalizzata in data 6 ottobre 1989, n. 3/3309 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989. Il Ministro delle finanze: Visco.



 
Cronologia
lunedì 13 maggio
  • Politica, cultura e società
    Dopo aver insediato a Mantova il Parlamento del Nord, il leader della Lega Umberto Bossi nomina il governo della Padania, guidato da Giancarlo Pagliarini.

giovedì 16 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro conferisce a Romano Prodi l'incarico di formare un nuovo governo.