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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00176 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960515

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: con circolare emanata dal Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, prot. n. 129263, in data 30 maggio 1995, sono state fornite indicazioni circa la commercializzazione del pane precotto surgelato; detta circolare appare all'interrogante in contrasto con l'articolo 44, comma 4, della legge comunitaria n. 146 del 1994, con la quale viene introdotta una precisa e circostanziata differenza fra prodotto alimentare "preconfezionato" e prodotto alimentare "preincartato"; in riferimento a tali definizioni si deve avere riguardo anche all'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 9, comma 2, lettera B -: se non intenda prontamente intervenire al fine di porre rimedio ad una situazione che sta creando gravissimi inconvenienti al settore della panificazione italiana. (4-00176)

Il contenuto della nota interpretativa dell'articolo 44 della legge n. 146/94, emanata dal Ministero dell'industria in data 30 maggio 1995, e' stato concordato in sede di riunione presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Politiche Comunitarie, con i rappresentanti della Commissione CE al fine di ottenere la archiviazione della procedura di infrazione portata avanti dalla Commissione CE a piu' riprese in relazione a disposizioni legislative italiane suscettibili di creare ostacoli alla libera commercializzazione di pane all'iterno della Comunita', e come tali, contrarie alle disposizioni del Trattato CE. In particolare, l'interpretazione data dal Ministero dell'industria alla Commissione CE all'articolo 44, comma 4, della legge comunitaria 1993 n. 146/94 chiarisce che "per previo confezionamento deve intendersi l'uso di sacchetti preparati con materiale che consentono al pane di respirare. I predetti sacchetti dovranno riportare le seguenti diciture: ingredienti, ditta produttrice e/o confezionatrice, sede dello stabilimento di produzione e provenienza da pane precotto e surgelato, data di scadenza. Il prodotto puo' essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita". Detta interpretazione e' stata ritenuta dalla Commissione CE indispensabile ed essenziale sia al fine di non aumentare i costi degli operatori di cui all'articolo 17 del decreto-legge 109/92 sia per la dovuta certezza giuridica e per l'archiviazione della predetta procedura d'infrazione dichiarata in data 29/3/95. Per quanto concerne la definizione di prodotto preincartato e preconfezionato si evidenzia che il Ministro dell'industria pro tempore Guarino con la circolare n. 140/93 del 27 aprile 1993 aveva affrontato la questione in relazione alla corretta applicazione del decreto legislativo n. 109/92 precisando che il prodotto preincartato e' anche il prodotto che risponde alla definizione di prodotto preconfezionato purche' le relative operazioni di preconfezionamento e vendita al consumatore avvengano nello stesso punto di vendita e che ad esso si applicano le regole previste all'articolo 16 del decreto legislativo 109/92 riguardante la vendita dei prodotti sfusi. Si ritiene che, non ponendosi problemi di ordine sanitario, l'interesse alla tutela del consumatore sia, nella fattispecie, adeguatamente garantito dalle direttive impartite con le circolari in questione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.



 
Cronologia
lunedì 13 maggio
  • Politica, cultura e società
    Dopo aver insediato a Mantova il Parlamento del Nord, il leader della Lega Umberto Bossi nomina il governo della Padania, guidato da Giancarlo Pagliarini.

giovedì 16 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro conferisce a Romano Prodi l'incarico di formare un nuovo governo.