Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00141 presentata da ANEDDA GIAN FRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960515
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: gli agenti della Polizia penitenziaria sono tenuti ad effettuare giornalmente sei ore e cinquanta minuti di servizio, mentre molto spesso, per imprescindibili esigenze ed anche a causa della scarsita' del personale, rimangono in servizio per otto ore; l'orario straordinario viene pagato solo in parte (solitamente un'ora al giorno), mentre l'eccedenza viene accantonata in "recupero compensato", poi attributo come diritto a maggior riposo; tale modalita', applicata, con palese disparita' di trattamento, in alcune regioni, mentre in altre lo straordinario viene regolarmente retribuito, sottrae agli agenti la retribuzione dovuta per il lavoro svolto ed e' ancora piu' ingiusta in quanto agli stessi agenti, per mancanza del personale, non possono nemmeno usufruire del riposo settimanale -: se ritenga giusto tale comportamento dell'Amministrazione e la disparita' di trattamento che gli agenti subiscono; quali provvedimenti intenda assumere per porre termine alle denunciate irregolarita'. (4-00141)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Con Decreto Interministeriale del 13 maggio 1996, il Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero del Tesoro, stabiliva i limiti medi e massimi di spesa entro cui, nel corso dell'esercizio finanziario 1996, potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia penitenziaria. In attuazione del citato decreto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria diramava lettera circolare con la quale, oltre ad assegnare a ciascun Provveditorato regionale il numero di ore entro il quale era possibile richiedere prestazioni di lavoro straordinario, venivano impartite anche le opportune direttive che disciplinavano l'attribuzione del previsto compenso. Poiche', dopo il primo semestre dell'anno, la spesa erogata per il pagamento dei compensi in argomento risultava di gran lunga superiore al cinquanta per cento dello stanziamento globale, veniva diramata altra circolare con la quale si provvedeva, per il secondo semestre, ad una piu' razionale distribuzione delle ore di lavoro straordinario assegnate. Si disponeva, quindi, che potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nei confronti del personale incaricato di assicurare la costante funzionalita' dei servizi necessari a garantire l'ordine e la sicurezza in ciascun istituto nonche' il corretto e costante funzionamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati. Al restante personale potevano essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo se impiegato nei predetti servizi. In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine a tale ultima comunicazione, veniva diramata altra circolare con la quale, oltre a chiarire i dubbi interpretativi insorti, si demandava al dirigente di ciascun istituto la possibilita', nell'ambito degli altri servizi ritenuti necessari a garantire la funzionalita' di quelli individuati in via esclusiva, di poter disporre prestazioni di lavoro straordinario nel rispetto del numero di ore assegnato. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.