Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00106 presentata da DE MURTAS GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960515
Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere: se corrisponda a verita' il fatto che il ministro interrogato si appresti ad emanare un "Regolamento per la definizione dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi di studio universitari", secondo il quale gli Atenei saranno autorizzati a stabilire la limitazione degli accessi a propria discrezione, vi saranno concorsi per l'accesso alle facolta' universitarie realizzati su una sola prova su tutto il territorio nazionale, graduatorie nazionali in base alle quali chi si piazza meglio ha diritto di scegliere un ateneo piu' prestigioso, nonche' test realizzati per "gruppi di corsi affini", superati i quali solo chi occupa i primi posti della graduatoria sceglie il corso di laurea; in caso positivo, in quale modo il ministro pensi di rendere compatibili tali norme con quanto viene garantito dalla Costituzione repubblicana, che sancisce l'intangibile diritto di tutti i cittadini capaci e meritevoli (e non solo di una loro parte, fissata in base alle disponibilita' del momento) all'istruzione pubblica di ogni ordine e grado. (4-00106)
Si fa riferimento al documento ispettivo in oggetto per rispondere all'Onorevole interrogante e cosi' illustrare la materia degli accessi all'istruzione universitaria. Con Decreto ministeriale del 21.7.1997, n. 245 (pubblicato sulla G.U. del 29.7.97) e' stato adottato il "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento". Detto regolamento anzitutto non autorizza gli Atenei a stabilire limitazioni agli accessi a propria discrezione bensi' "definisce i criteri generali e le modalita' per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunita' per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo anche in vista dei futuri sbocchi professionali . . . (articolo 1)". Ogni anno infatti il Ministro, sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna con proprio decreto: a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle universita', per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e parziale; b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilita' di posti per studenti da parte delle Universita' ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonche' delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle Universita'. Cio' posto il Regolamento - in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli Atenei, di cui alla legge 15.5.97, n. 127 (articolo 17 comma 95) - ha fissato (all'articolo 4), i seguenti criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria: a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilita' di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonche' alla necessita' di attivita' teorico-pratiche; b) il verificarsi di una documentata impossibilita' di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti; c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici; d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi; e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. E' il Ministro quindi che determina annualmente, con propri decreti, il numero dei posti, a livello nazionale, nonche' dispone la ripartizione dei posti tra le Universita' ovviamente in applicazione dei criteri sopra riferiti. Sempre in applicazione di tali criteri e' inoltre limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari: a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001 - 2002; b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di architettura, sino all'anno accademico 1999-2000; c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del regolamento alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata; d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio; e) corsi di specializzazione. Quelle Universita' che per determinate facolta' limiteranno l'accesso - dopo aver acquisito le informazioni mediante la programmazione dell'offerta formativa (prescrizioni e attivita' di orientamento e insegnamento) - faranno svolgere agli studenti una prova di valutazione le cui modalita' di espletamento saranno determinate con ordinanza ministeriale. In alternativa poi alla procedura di cui al comma 5 dell'articolo 4 del citato Decreto le Universita', in via sperimentale, possono prevedere ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, l'iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a piu' corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati con specifiche attivita' di orientamento e tutorato, nonche' da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini del proseguimento degli studi". A me pare dunque che il Regolamento sugli accessi all'istruzione universitaria non legittimi un'apertura indiscriminata a tutte le facolta', bensi' offra quelle garanzie di uguale opportunita' di partenza per tutti i giovani, qualunque sia la loro condizione economica e sociale. Cio' non preclude la possibilita' di poter ancor piu' migliorare in futuro la disciplina degli accessi con i contributi ed i suggerimenti provenienti da autorevoli fonti. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.