Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00191 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19960515
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'Azienda unita' sanitaria locale n. 5 di Messina ha indetto gara per la aggiudicazione del contratto di somministrazione cibi e diete speciali preconfezionati ai degenti dell'ospedale "L. Mandalari" con annesso day hospital; con provvedimento esecutivo n. 1593 del direttore generale in data 25 novembre 1993 e con aggiudicazione in data 28 luglio 1995, l'appalto e' stato assegnato alla ditta S.I.R. srl di Messina; nelle more della stipula del contratto e' intervenuta sentenza emessa dal tribunale penale di Messina il 1^ febbraio 1996, avente ad oggetto la condanna, tra l'altro, della S.I.R. alla pena accessoria dell'incapacita' di contrattare con pubbliche amministrazioni per la durata di un anno; la disinvolta, sopravvenuta stipula del contratto relativo, malgrado la misura interdittiva come sopra detto intervenuta medio tempore nei confronti dell'aggiudicatario, ha danneggiato la par condicio tra le ditte interessate e che hanno presentato le loro offerte, tra le quali la SPA IRS (Industria ristorazione sociale) -: se gli eventi sopraricordati siano a conoscenza del Ministro; se e quali interventi ritenga di porre in essere onde dare tutela al principio di parita' giuridica e salvaguardia alla libera concorrenza tra gli imprenditori del settore. (4-00191)
Per poter conoscere le circostanze e gli eventi legati alla vicenda segnalata dall'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato, necessariamente, il Commissariato dello Stato nella Regione Sicilia. Dai dati soltanto ora trasmessi dall'Assessorato alla Sanita' della Regione Siciliana risulta che, con delibera n. 1755 del 16 maggio 1995 adottata dal Commissario Straordinario "pro tempore" della disciolta USL n. 41 di Messina, venne indetto un pubblico incanto per l'affidamento della fornitura del servizio di pasti preconfezionati ai degenti ospiti in alcuni PP.OO. cittadini (R. Margherita, Papardo e L. Mandalari). In data 28 luglio 1995 vennero iniziate le operazioni di gara, a cui hanno preso parte la Ditta Pellizzeri Rosaria, la Ditta S.I.R. s.r.l. e l'Associazione Temporanea d'Impresa, costituita in data 25 luglio 1995 tra le Aziende I.R.S. e Z.I.L.C.H.. Quest'ultimo concorrente veniva escluso dalla gara per carenza della documentazione amministrativa. L'offerta piu' vantaggiosa era presentata dalla Ditta Pellizzeri Rosaria, che si aggiudicava provvisoriamente la fornitura, ma al successivo controllo igienico-sanitario effettuato dalla specifica Commissione Tecnica, risultava inidonea. Pertanto, l'ex USL n. 41 (ora Azienda USL n. 5 di Messina) provvedeva a revocare l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Pellizzeri, aggiudicando la fornitura all'unica concorrente rimasta in gara, la S.I.R. s.r.l. (delibera n. 1593 del 24 novembre 1995). Con tale Ditta veniva stipulato il contratto di fornitura, di durata biennale (sottoscritto il 22 marzo 1996 e registrato il successivo 25 marzo), malgrado la sentenza di condanna emessa nei confronti della stessa S.I.R. s.r.l. dal Tribunale di Messina il 1^ febbraio 1996. Infatti, come espresso nel parere di un legale esterno contattato all'uopo dall'Azienda U.S.L. n. 5, tale sentenza non era ancora esecutiva, in quanto impugnata in Appello. Nel contratto, inoltre, venne inserita una clausola che ne avrebbe determinato l'immediata rescissione, senza necessita' di ulteriori atti, laddove la sentenza fosse divenuta esecutiva. Avverso alla delibera n. 1593/95, le Ditte "Pellizzeri Rosaria" e "Associazione temporanea d'Impresa" presentavano ricorso dinanzi al TAR di Catania, chiedendone la sospensione dell'efficacia ed il successivo annullamento. Il giudice amministrativo, tuttavia, ha rigettato con ordinanze nn. 549/96 e 551/96 la richiesta di sospensiva, tenuto conto del ricorso incidentale frattanto presentato dalla "S.I.R. s.r.l. allo stesso TAR nei confronti dell'Associazione Temporanea d'Impresa", sostenendo che essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la carenza delle capacita' economiche. finanziarie e tecniche accusate da una delle due imprese associate (la "Z.I.L.C.H."). A tal punto, "l'Associazione temporanea d'impresa" si rivolgeva, ai fini dell'appello delle decisioni intervenute, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che accoglieva (ordinanze nn. 472 e 473 del 13 giugno 1996) la contestuale domanda di sospensione nei confronti dell'iniziale esclusione dalla gara di appalto disposta nei riguardi dell'appellante dall'ex USL n. 41. Proprio a seguito delle decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa, l'Azienda USL n. 5 procedeva il 22 luglio 1996 a riaprire il seggio di gara e a constatare l'ammontare della offerta economica presentata dalla ditta IRS/ZILCH, dichiarandola aggiudicataria, in via provvisoria, del servizio di fornitura al prezzo riscontrato in sede di gara. A seguito della verifica di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'affidamento dell'appalto, l'Azienda USL ne disponeva l'aggiudicazione definitiva alla Ditta IRS/ZILCH (delibera n. 2238 del 8 maggio 1997), salvo il buon esito dei ricorsi giurisdizionali pendenti, revocando, nel contempo, il contratto a suo tempo stipulato con la Ditta S.I.R. s.r.l. per carenza di presupposto giuridico. Il Ministro della sanita': Rosy Bindi.