Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00119 presentata da GALLETTI PAOLO (MISTO) in data 19960515
Ai Ministri della sanita' e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante: l'amianto ed i suoi derivati sono sostanze fortemente cancerogene in grado di causare, tramite inalazione di fibre, malattie professionali e carcinomi polmonari, tra i quali il mesotelioma, un tumore con un lungo tempo di latenza (30/35 anni dalla prima esposizione), che colpisce la pleura, il peritoneo e il pericarpo; il 29 marzo 1996 e' deceduto un operatore della centrale termoelettrica dell'Enichem di Ravenna a causa di un mesotelioma pleurico; il deceduto aveva lavorato per molti anni in locali coibentati con l'amianto, sostanza che e' stata rimossa recentemente solo da alcuni ambienti, mentre continua ad essere presente in molti altri luoghi della centrale, come dimostrano le analisi recenti della AUSL che hanno certificato il rischio gravissimo che hanno corso e continuano a correre gli operai dell'impianto dell'Enichem; il 4 aprile 1996 il sindacato Slai-Cobas sul decesso di questo lavoratore ha presentato un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Ravenna, chiedendo di far verificare la situazione di grave rischio per la salute dei lavoratori; un esposto-denuncia analogo avevano presentato il 9 febbraio 1995 al P.M. di Venezia i lavoratori addetti alla lavorazione del PVC e CVM, materiali anch'essi cancerogeni; il professor Cesare Maltoni, noto ricercatore in campo di tumori, aveva denunciato il caso di un lavoratore dello zuccherificio di Classe, in provincia di Ravenna, morto di recente per mesotelioma pleurico, tumore la cui unica causa e' l'esposizione all'amianto, al punto che la scienza medica lo considera "identificatore del minerale cancerogeno" -: quali interventi i Ministri interrogati intendano assumere, a tutela della salute dei lavoratori attuali, per la bonifica degli ambienti contaminati e per l'applicazione delle disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257; se siano stati applicati nel caso specifico i principi contenuti nei capi III e IV della legge 257 del 1992 per l'attuazione della legge sull'amianto; se non ritengano di dover sollecitare quanto prima le regioni e le province autonome affinche' adottino i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto; se non ritengano urgente, ove gli enti locali siano in estremo ritardo, avviare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 257 del 1992, le procedure di surroga. (4-00119)