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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00179 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960515

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: esiste un accordo interconfederale nazionale, siglato il 21 luglio 1988 a Roma, tra Cgia, Cna, Casa, Ciaai, Cgil, Cisl, Uil, che prevede l'istituzione di nuove relazioni sindacali; esiste un accordo interconfederale siglato in data 2 febbraio 1993 a Roma, circa le politiche formative, contratti di formazione, e politiche per il reimpiego, e lo stesso e' stato disatteso dalle componenti venete di Cgia-Frav, Cna, Cgil, Cisl, Uil, ai danni di altre associazioni del settore; l'ente bilaterale per il Veneto (nella figura del suo rappresentante legale, Leone Munari), avente sede in via Fratelli Bandiera n. 35 a Marghera, si e' autoproposto interlocutore verso le istituzioni regionali e nazionali; nell'ambito della collaborazione, la Casa del Veneto fu costretta ad uscire, per inadempienza da parte dell'ente bilaterale del Veneto degli accordi regionali del 5 marzo 1991, e piu' precisamente sul ristoro delle quote (e' da verificare la legittimita' dell'operazione di ristorno: e' un finanziamento alle associazioni in contrasto con lo statuto dei lavoratori?); nell'ambito dell'accordo del 2 febbraio 1993 non e' stato applicato (nella regione Veneto) quanto concordato e sottoscritto dalla parti ed e' stato anzi completamente disatteso, con grave danno per quelle associazioni che non hanno potuto e non stanno usufruendo degli accordi previsti a livello nazionale; l'accordo del 2 febbraio 1993 prevede l'istituzione di un ente bilaterale nazionale; esiste una circolare interpretativa dell'INPS che obbliga tutte le aziende artigiane, anche quelle non associate alle confederazioni ed ai sindacati dei lavoratori che hanno sottoscritto l'accordo interconfederale nazionale, al versamento agli enti bilaterali; esiste nel Veneto un ente bilaterale che opera addirittura solo con parte delle componenti firmatarie a livello nazionale, creando forti squilibri nel comparto artigianato; esiste una dubbia interpretazione sulla natura giuridica di questi enti bilaterali; esiste una dubbia interpretazione sull'inquadramento fiscale di questi enti bilaterali, che non sono configurati ne' come associati ne' come enti commerciali; esiste, inoltre, una possibile violazione dello Statuto dei lavoratori con riferimento alla conformazione di questi enti, stante quanto previsto dall'articolo 17 dello stesso; e' necessaria ed improcrastinabile una verifica della correttezza dell'amministrazione degli organismi che gestiscono anche contributi pubblici, quali fondi per il sostegno del reddito e per l'occupazione; la conformazione di detti enti deve obbligatoriamente rispecchiare la pluralita' sindacale e la pari dignita' di rappresentanza in tutte le forme, soprattutto a livello regionale; sarebbe in proposito necessario verificare: 1) la validita' giuridica ed amministrativa dell'accordo interconfederale del luglio 1993; 2) lo stato di applicazione dell'Accordo interconfederale a livello regionale, con particolare riferimento a quanto accade nel Veneto, sentite anche le confederazioni che sono escluse dall'Ebav, ente bilaterale per l'artigianato veneto, ovvero le rappresentanze della Casa e della Claai; 3) la situazione fiscale degli enti bilaterali, con particolare riferimento a quello veneto, circa le somme versate dagli artigiani ed alle adempienze fiscali per cui l'ente e' tenuto a rispondere attraverso i firmatari; 4) la costituzionalita' della norma che regola l'obbligo di tutte le imprese artigiane al versamento a detti enti bilaterali; 5) la costituzionalita' della norma del prelievo con formula del "silenzio assenso" adottata per i lavoratori dipendenti in Veneto; 6) i bilanci dell'ente del Veneto e le informazioni che sono state date alle aziende aderenti, delle somme incassate e le modalita' di gestione delle stesse; 7) la motivazione per cui non sono state incluse le altre componenti sindacali del Veneto con pari dignita' nella gestione di detti enti anche a essi versate; 8) la costituzionalita' della circolare impositiva dell'INPS di cui alla premessa, e la costituzionalita' dell'inserimento della clausola di obbligo al versamento da parte di tutte le aziende artigiane e non solo delle parti firmatarie degli accordi o aderenti agli enti; 9) la legittimita' dell'ente bilaterale veneto nell'ambito degli accordi interconfederali, nella sua attuale costituzione, in virtu' anche del parere del Consiglio di Stato in merito alla pluralita' sindacale; 10) la legittimita' dell'azione deliberata dalla giunta regionale del Veneto a favore dell'Ebav ed il tipo di controlli che la stessa abbia predisposto sulla gestione dei fondi erogati; 11) se la giunta regionale del Veneto abbia appurato la legittimazione ad operare dell'Ebav ai fini dell'accordo interconfederale nazionale prima dell'erogazione; 12) se le stesse opportunita' siano state date, dalla regione Veneto, a tutte le aziende artigiane operanti nel territorio nazionale, cosi' come previsto dalla legge n. 236 del 1993, e se siano legittimi i vincoli che l'Ebav pone per l'accesso ai fondi-: se non ritenga opportuno sospendere l'efficacia di tutti i contratti di lavoro collettivi regionali del Veneto che comportino gettiti ad enti che non abbiano pluralita' sindacale, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale; e ritirare tutte le convenzioni in essere e le destinazioni di contributi che non siano indirizzate ad enti che prevedano la pluralita' sindacale; se non s'intenda avviare un'inchiesta complessiva sugli enti bilaterali e la gestione amministrativa e finanziaria degli stessi. (4-00179)

 
Cronologia
lunedì 13 maggio
  • Politica, cultura e società
    Dopo aver insediato a Mantova il Parlamento del Nord, il leader della Lega Umberto Bossi nomina il governo della Padania, guidato da Giancarlo Pagliarini.

giovedì 16 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro conferisce a Romano Prodi l'incarico di formare un nuovo governo.